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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17810/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due doglianze: (1) censura della qualificazione del fatto come falso in banconote con richiesta di esclusione della responsabilità per "grossolanità" del falso; (2) violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla revoca d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che una delle sospensioni ostative avrebbe avuto origine da una sentenza di patteggiamento i cui effetti penali si sarebbero estinti per il decorso del termine ex art. 445 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non inammissibile il ricorso quantomeno sul secondo motivo e ha constatato l'estinzione del reato per prescrizione (reato commesso il 25/6/2014, prescrizione intervenuta tra la sentenza d'appello e il giudizio di cassazione). Il primo motivo (sulla grossolanità del falso) è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato che le banconote, pur riconosciute false dagli agenti (stesso numero di serie su 39 pezzi), non erano percepibili "ictu oculi" dalla generalità dei consociati e dunque non potevano ritenersi "grossolane". Sul secondo motivo la Corte ha esaminato la complessa giurisprudenza sul rapporto tra patteggiamento, estinzione degli effetti penali e revoca della sospensione condizionale: pur richiamando orientamenti e dubbi ermeneutici, ha ritenuto la questione non del tutto priva di pregio ma, per l'esito di prescrizione, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Invocata come possibile strumento processuale ma non utilizzata per pronunciamenti data l'estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina l'estinzione degli effetti penali dopo il decorso del termine previsto per il patteggiamento; la Corte segnala che tale estinzione può avere effetti limitati rispetto alla valutazione della sospensione condizionale a seconda della natura della sanzione applicata (pecuniaria/sostitutiva vs pena detentiva).

  • art. 168, comma 1 e comma 3, cod. pen.

    art. 168, comma 1; art. 168, comma 3

    Regola la revoca della sospensione condizionale della pena; la giurisprudenza e la Corte discutono se e come la revoca possa operare anche quando la pena che giustifica la revoca deriva da patteggiamento i cui effetti si sono estinti.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti di pena per la concedibilità della sospensione condizionale; la cumulazione di pene (anche da patteggiamento) può incidere sulla concedibilità o sulla revoca del beneficio.

  • art. 164, comma 2 e comma 4, cod. pen.

    art. 164, comma 2; art. 164, comma 4

    Disciplina il divieto di ulteriore concessione della sospensione condizionale e le condizioni per valutare la concedibilità in presenza di precedenti pene, incluse quelle stabilite con patteggiamento.

  • Sez. U, n. 31 del 22/11/2000 (Sormani)

    Sez. U, n. 31 del 22/11/2000

    Pronuncia nomofilattica richiamata: affronta il rapporto tra patteggiamento e sospensione condizionale, chiarendo la complessità dell'accertamento di responsabilità e degli effetti sul beneficio, e costituisce punto di riferimento per le successive valutazioni.

  • Sez. 5, n. 1278 del 15/12/1993 (Bonzi)

    Sez. 5, n. 1278 del 15/12/1993

    Definizione giurisprudenziale del concetto di "grossolanità" nel falso nummario: il falso è "grossolano" solo se percepibile ictu oculi dall'uomo di comune esperienza.

  • Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020 (Angius)

    Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020

    Conferma il parametro della percepibilità immediata (ictu oculi) per qualificare un falso come "grossolano".

  • Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019 (P.)

    Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019

    Sottolinea che l'estinzione degli effetti penali del patteggiamento va valutata differentemente in funzione della natura della pena applicata (pecuniaria/sanzione sostitutiva vs pena detentiva) ai fini della sospensione condizionale.

  • Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019 (Niasse)

    Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019

    Si è interrogata sulla compatibilità della revoca automatica della sospensione condizionale con il divieto di reformatio in peius; evidenzia i profili di contrasto giurisprudenziale.

Massime di principio

  • Grossolanità del falso nummario: il falso è rilevante come "grossolano" solo se percepibile "ictu oculi" dalla generalità dei consociati ("uomo di comune esperienza"); se la falsità richiede accertamento tecnico o non è immediatamente evidente, la qualificazione come "grossolanità" difficilmente regge.
  • Prescrizione intervenuta tra gradi di giudizio: se il reato si estingue per prescrizione tra la sentenza di appello e il giudizio di cassazione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Effetti del patteggiamento sulla sospensione condizionale: l'estinzione degli effetti penali prevista dall'art. 445 c.p.p. opera differentemente a seconda che con il patteggiamento sia stata applicata una pena pecuniaria/sostitutiva (conseguenze più limitate) oppure una pena detentiva (la quale va computata ai fini della concedibilità o revoca della sospensione).
  • Distinzione tra concedibilità e revocabilità: va distintamente valutato (a) se, ai fini della concedibilità di una seconda sospensione condizionale, debba essere computata una pena già patteggiata ed estinta e (b) se la sospensione già concessa possa essere revocata automaticamente per effetto di una sentenza di patteggiamento successiva; la giurisprudenza non è pienamente consolidata su quest'ultimo punto.
  • Strategia difensiva pratica: (i) contestare puntualmente la percepibilità "ictu oculi" del falso con elementi tecnici e probatori; (ii) sollevare tempestivamente e documentare la prescrizione quando ne sussistono i presupposti; (iii) in caso di patteggiamento intervenuto, chiarire la natura della pena (pecuniaria vs detentiva) e le conseguenze sul beneficio della sospensione, prospettando l'argomento sulla tutela del divieto di reformatio in peius quando rilevante.

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