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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25254/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un invito al pagamento del contributo unificato relativo a un procedimento davanti alla CTP di Firenze e dalla successiva irrogazione di sanzioni per il mancato pagamento del medesimo contributo. I ricorsi originari contro tali atti erano stati dichiarati inammissibili in primo grado; l'appello proposto dalla parte privata era stato a sua volta dichiarato inammissibile dalla CTR Toscana perché redatto con 214 pagine di deduzioni non chiaramente pertinenti rispetto all'oggetto del gravame. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha censurato tale declaratoria di inammissibilità, ma ha articolato l'impugnazione in modo confuso e prolisso, richiamando molte norme costituzionali, del codice civile e di altri testi, senza però riportare in modo chiaro i capi della decisione di primo grado e i motivi di appello necessari a dimostrare la pertinenza delle censure e la specifica erroneità della pronuncia di inammissibilità. La Corte rileva che solo un motivo investe la ratio decidendi, ma lo reputa generico e non autosufficiente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le ulteriori deduzioni sviluppate contro affermazioni svolte dalla CTR solo ad abundantiam fossero comunque prive di interesse perché estranee alla ratio della decisione impugnata. Quanto al motivo rivolto contro la ratio decidendi, la Corte lo ha giudicato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, perché non riportava in modo idoneo né le affermazioni della sentenza di primo grado né i motivi di appello, così da consentire di apprezzarne la pertinenza. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Le censure rivolte contro affermazioni rese solo ad abundantiam sono inammissibili se non attengono alla ratio decidendi e quindi difettano di interesse.

  • art. 366 c.p.c.

    genericamente e non autosufficiente

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e formulato in modo chiaro, specifico e intellegibile; la mancata esposizione adeguata degli elementi necessari a comprendere la doglianza comporta inammissibilità.

  • art. 24 Cost.

    La Corte richiama il diritto di difesa come parametro che esige un ricorso chiaro e comprensibile, non gravato da oneri processuali superflui.

  • art. 111 Cost.

    Il principio del giusto processo impone chiarezza, sinteticità e intellegibilità degli atti processuali.

  • art. 6 CEDU

    Il dovere di sinteticità e chiarezza del ricorso viene collegato anche ai principi convenzionali del giusto processo.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012

    La legge modifica il regime dell'ulteriore contributo unificato richiamato dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve rispettare un dovere di chiarezza, sinteticità e specificità che non è meramente stilistico, ma incide sulla sostanza dell'atto e sulla sua intelligibilità.
  • Le censure rivolte contro argomentazioni svolte solo ad abundantiam sono inammissibili se non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza quando non riporta gli elementi necessari a mettere in relazione la decisione impugnata con gli atti e i motivi di gravame rilevanti.
  • L'inammissibilità dell'appello o del ricorso può essere dichiarata quando l'atto difensivo è tanto confuso e prolisso da non consentire di individuare con chiarezza le questioni devolute al giudice.
  • In cassazione, la molteplicità di richiami normativi non sostituisce l'onere di indicare in modo preciso e pertinente il vizio denunciato e la concreta decisione contestata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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