Cassazione Penale, Sentenza n. 8159/2022 del 07/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione del decreto che confermava l'applicazione della misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e cauzione di 300 euro. Il ricorrente deduceva difetto o incongruità della motivazione sulla sua pericolosità sociale: sosteneva che le condanne definitive erano poche (quattro, di cui tre con patteggiamento) e risalenti al periodo agosto 2014 - ottobre 2015, e che le altre vicende erano pendenze giudiziarie non indicative di concrete e attuali pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011, il ricorso per cassazione avverso misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge e che la censura proposta era sostanzialmente di incongruità/manifesta illogicità della motivazione, non di effettiva violazione di legge. La Corte territoriale aveva fornito motivazione estesa e coerente, richiamando non solo le condanne definitive ma anche elementi tratti da affermazioni di responsabilità non definitive (es. condanna a due anni per violenza e minaccia a pubblico ufficiale), provvedimenti restrittivi (ordinanza di custodia cautelare per lesioni con esplosione di colpi d'arma da fuoco) e l'assenza di introiti leciti. Perciò non vi era omissione di motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola la trattazione del ricorso in Cassazione; dalla sentenza è stato dedotto che, essendo la trattazione ai sensi di tale norma, l'istanza di trattazione orale non ha avuto seguito
art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011
art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso le misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; la Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibile il ricorso perché la censura riguardava l'adeguatezza della motivazione e non una violazione di legge
Consente la condanna per spese e per il pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità fondata su profili di colpa del ricorrente; applicato per imporre il versamento di euro 3.000
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come precedenti in materia di valutazione della colpa nella presentazione del ricorso e nella determinazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso misure di prevenzione la Corte di Cassazione ammette ricorso solo per violazione di legge: censure di mera incongruità o illogicità della motivazione sono, di regola, inammissibili
- La motivazione della misura di prevenzione può fondarsi non solo su condanne definitive ma anche su elementi tratti da affermazioni di responsabilità non definitive, provvedimenti cautelari e altri atti che evidenzino pericolosità sociale
- Il fatto che alcune condanne siano state operate con patteggiamento o siano risalenti nel tempo non esclude automaticamente la valutazione di pericolosità sociale se sussistono altri elementi che la confermano
- La corte di legittimità valuta l'esistenza e la congruità della motivazione fornita dalla corte territoriale: se questa è estesa e coerente, il ricorso per cassazione è destinato a essere dichiarato inammissibile
- In caso di ricorso manifestamente infondato o posto con colpa, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è importante valutare la fondatezza giuridica prima di proporre il gravame
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