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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40126/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip per il reato associativo (art.74 DPR 309/90). La difesa deduceva: carenza di motivazione circa i requisiti della partecipazione del ricorrente alla struttura associativa (mancata valutazione del contributo funzionale e della volontà di aderire agli scopi dell'associazione), eccessiva valorizzazione di un unico episodio intercettato, rilevanza del precedente periodo di detenzione (luglio 2013 - giugno 2019) che escluderebbe un inserimento stabile nella consorteria; inoltre censurava la valutazione delle esigenze cautelari ai sensi dell'art.275 comma 3 c.p.p. alla luce del decorso del tempo e dello stato di detenzione (pena in esecuzione con scadenza 2026), sostenendo l'inattualità del pericolo di recidiva.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale del riesame. Ha ritenuto logica e sufficiente la motivazione del giudice di merito, che ha desunto dalle intercettazioni telefoniche elementi di gravità indiziaria precisi e concordanti: il VENTURA riceveva stupefacente dall'organizzazione dei GALIANO, lo spacciava nel quartiere "Ciampa di Cavallo" (capacità di smaltimento indicata in intercettazioni, circa dieci grammi al giorno) e riversava i corrispettivi ai vertici; il capo GALIANO lo considerava operativo (espressione intercettata: "lavora per noi"). La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della partecipazione associativa e ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva/ricostituzione del vincolo associativo), anche avendo presente la presunzione relativa dell'art.275 comma 3 c.p.p. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art.74

    Norma sostanziale che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi intercettivi dimostrassero un contributo operativo del ricorrente tale da integrare la partecipazione associativa.

  • D.P.R. 309/1990, art.73 comma 5

    Richiamata per la presunzione relativa indicativa della pericolosità e della reiterazione delittuosa in presenza di precedenti specifici; la Corte ha considerato la presunzione applicabile e non superata dalla mera circostanza del decorso del tempo o della detenzione precedente.

  • Codice di procedura penale, art.275 comma 3

    Norma cautelare speciale richiamata per la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (attualità e concretezza del pericolo) per reati connessi alla criminalità organizzata; la Corte ha dato rilievo alla sua prevalenza rispetto alla norma generale (art.274 c.p.p.) e all'incapacità del solo decorso del tempo di superare tale presunzione.

  • Codice di procedura penale, art.274

    Norma generale sulle esigenze cautelari (concretezza e attualità); la Corte ha ribadito la distinzione tra concretezza e attualità e che entrambe vanno valutate distintamente, come fatto dal Tribunale del riesame.

  • Legge n.47/2015

    Richiamata per il novum in materia cautelare che ha inciso sull'interpretazione della lettera c) dell'art.274 c.p.p.; la Corte ha usato i principi introdotti per distinguere e valutare adeguatamente l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari.

  • Codice di procedura penale, art.616

    Norma che prevede somme dovute alla Cassa delle Ammende a carico del soccombente; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Nei procedimenti 'de libertate' il giudizio di legittimità non può ri-valutare autonomamente gli elementi di fatto: la cassazione sindaca solo vizi di motivazione formale, illogicità manifesta o violazione di norme.
  • Per integrare l'art.74 DPR 309/90 non è necessaria una partecipazione di lunga durata se vi sono indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrino un contributo operativo e funzionale all'associazione (es. ricevere forniture, vendere per conto dell'organizzazione, riversare i proventi).
  • Le intercettazioni, se interpretate come riscontri coerenti e circostanziati, possono costituire elemento decisivo per la gravità indiziaria riguardo alla partecipazione associativa.
  • La mera conoscenza o relazione personale con soggetti apicali non è sufficiente per l'associazione; è richiesto un apporto volontario e operativo apprezzabile nella realizzazione del programma criminoso.
  • La presunzione relativa prevista dall'art.275 comma 3 c.p.p. ha efficacia forte nella valutazione delle esigenze cautelari per reati connessi alla criminalità organizzata e non è superata dal solo decorso del tempo o dallo stato di detenzione precedente.
  • Il giudice deve valutare separatamente 'concretezza' (capacità a delinquere) e 'attualità' (probabilità di reiterazione) delle esigenze cautelari, motivando entrambi gli aspetti su elementi concreti.
  • Lo stato di detenzione o il fatto che il prevenuto sia già sottoposto a pena non escludono automaticamente il pericolo di recidiva; rileva la prognosi sulla possibilità di riprendere ruoli criminali alla luce di elementi di fatto.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione avverso misure cautelari le doglianze generiche o ripetitive, che non confrontano punto per punto la motivazione del giudice di merito, tendono ad essere dichiarate inammissibili.

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