Cassazione Penale, Sentenza n. 30789/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di liberazione condizionale ai sensi dell'art. 16-nonies d.l. n. 8/1991. Il Tribunale aveva motivato il diniego con l'assenza di elementi che attestassero un "sicuro ravvedimento": mancata attività risarcitoria nei confronti della vedova della vittima dell'omicidio aggravato, insoddisfacente adesione al programma di protezione (atteggiamenti polemici e rifiuti motivati dall'interessato rispetto ad alcune attività proposte) e altri indici valutati come espressione di un tratto antisociale. Il ricorrente deduceva invece che la norma speciale non richiede l'adempimento delle obbligazioni civili, che aveva già prestato collaborazione rilevante, che aveva scontato un periodo di pena superiore al minimo richiesto, che non ha più collegamenti con la criminalità organizzata e che il Tribunale non ha adeguatamente valorizzato gli elementi positivi (domande di lavoro/volontariato, formazione, regime premiale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha confermato che, pur essendo l'art. 16-nonies derogatorio rispetto alle disposizioni ordinarie, il giudice deve comunque valutare il requisito del "sicuro ravvedimento" ai sensi dell'art. 176 cod. pen.; l'assenza di attività risarcitorie non è in sé ostativa ma può essere considerata, insieme ad altri indici (comportamento in detenzione, rapporti con familiari e autorità, lavoro, studio, collaborazione continuativa, atteggiamenti nel programma di protezione), nel bilancio complessivo sulla genuinità del ravvedimento. Il Collegio ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale e non ha accolto la richiesta di riesame fattuale proposta dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 16-nonies d.l. n. 8 del 15/01/1991 (convertito)
"anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176"
La disposizione consente la concessione della liberazione condizionale al collaboratore anche derogando a limiti ordinari, ma non esclude la necessità di valutare il "sicuro ravvedimento" secondo i criteri e il giudizio prognostico connesso all'art. 176 c.p.; l'assenza di atti riparatori può essere valutata fra gli indici del ravvedimento.
Costituisce la base normativa del requisito del ravvedimento per la liberazione condizionale; il giudice deve accertare, con riferimento agli indici di condotta e prognosi, la sicura esclusione della recidiva, anche quando opera la deroga prevista dall'art. 16-nonies.
Norma richiamata per l'aggravante applicata all'omicidio (rilevante in ordine alla gravità del reato per cui sussiste una condanna); la Corte considera anche le conseguenze verso le vittime nel valutare il ravvedimento.
Massime di principio
- L'art. 16-nonies permette deroghe ai limiti ordinari per i collaboratori, ma non abolisce l'esigenza di un giudizio sul "sicuro ravvedimento" previsto dall'art. 176 c.p.: il beneficio richiede un convincimento prognostico sulla esclusione della recidiva.
- L'assenza di iniziative risarcitorie o riparatorie non è automaticamente causa di diniego della liberazione condizionale per il collaboratore, ma costituisce un elemento valutabile, insieme ad altri indici, ai fini dell'accertamento del ravvedimento.
- Devono essere considerati nel loro insieme e non singolarmente: durata e efficacia della collaborazione, comportamenti in carcere e in regime di protezione, interruzione dei legami criminali, attività lavorative, formative o di volontariato e i rapporti con familiari e autorità giudiziarie.
- Atteggiamenti conflittuali o il rifiuto inspiegato di modalità di reinserimento (es. condotte critiche verso il programma di protezione o rifiuto di attività proposte per motivi non giustificati dalla sicurezza) possono assumere peso negativo nella valutazione del ravvedimento.
- La valutazione del ravvedimento è di merito: la Corte di legittimità verifica la logicità della motivazione del giudice di merito ma non sostituisce la propria valutazione dei fatti se il ragionamento non è manifestamente illogico.
- Il richiedente ha l'onere di fornire elementi specifici, oltre alla sola collaborazione, che dimostrino in positivo la conclusione del processo di rieducazione e la probabile esclusione della recidiva.
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