Cassazione Penale, Sentenza n. 1009/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/07/2024 che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati a Catanzaro per il reato di cui all'art. 416ter c.p. (procacciamento di consensi con l'intervento di soggetti legati alla criminalita' organizzata). Il ricorso deduceva: carenza e travisamento degli indizi ricavati dalle intercettazioni (in particolare dell'intercettazione ambientale dell'11/04/2022), insufficiente prova che Catanzaro avesse accettato o partecipato alla promessa di procurare voti; erronea valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare, stante l'incensuratezza, l'attivita' lavorativa lecita e la condotta collaborativa dell'indagato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimita' sia limitato a verificare violazioni di norme o manifesta illogicita' della motivazione e non a riesaminare i fatti. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi, valorizzando le intercettazioni del 22/05, 26/05 e 27/05/2022 e anche la conversazione dell'11/04/2022 come indicativa della consapevolezza di Catanzaro della caratura criminale di Friscia e della adesione a un metodo intimidatorio/mafioso. Ha altresi' ritenuto legittima la valutazione delle esigenze cautelari, ritenendo non superata la presunzione relativa ex art.275 c.p.p. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Reato contestato: accordi illeciti per il procacciamento di voti con l'intervento di soggetti che agiscono in funzione di garanzia o condizionamento mafioso; la corte ha ritenuto che gli scambi intercettati dimostrino l'apporto di Catanzaro alla preparazione dell'accordo.
Richiamato in ordine alla caratura mafiosa di Friscia: nonostante un'assoluzione per 416bis, il Tribunale ha valutato che dagli scambi emergesse comunque la sua rilevanza e capacita' di condizionamento.
Regola della verifica dei gravi indizi di colpevolezza: la Cassazione ha richiamato che il controllo in sede di legittimita' e' limitato a vizi di motivazione o violazioni di legge.
Norma sulle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa la necessita' della misura, in relazione al quadro indiziario.
Presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari: la Corte ha osservato che tale presunzione non e' stata vinta dalle allegazioni difensive.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b))
Criteri di ammissibilita' del ricorso per cassazione: il ricorso deve denunciare violazione di specifiche norme o manifesta illogicita' della motivazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perche' si risolveva in mera rivalutazione dei fatti.
Obbligo del tribunale del riesame di esaminare compiutamente le censure difensive: la Corte ha ritenuto rispettato tale obbligo dal Tribunale del riesame.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimita' in materia di misure cautelari non puo' sostituirsi al giudizio di merito: per ottenere l'accoglimento in Cassazione occorre dimostrare la violazione di norme specifiche o la manifesta illogicita' della motivazione, non proporre una diversa lettura dei fatti.
- Le intercettazioni, se interpretate nel loro contesto e integrate tra loro, possono costituire gravi indizi di partecipazione a condotte di procacciamento di voti con avvalimento di soggetti mafiosi; la valutazione della loro attendibilita' e rilevanza resta fondamentalmente rimessa al giudice di merito.
- La presunzione relativa dell'esistenza delle esigenze cautelari (art.275 c.p.p.) richiede, per essere superata, elementi difensivi specifici e idonei a confutare la logica che collega gli indizi alle esigenze cautelari; elementi neutri come l'incensuratezza o l'attivita' lavorativa lecita non sono di per se' sufficienti.
- In sede di riesame il giudice deve dare risposta compiuta alle censure difensive; una difesa efficace in Cassazione deve quindi indicare omissioni o contraddizioni specifiche nella motivazione del giudice del riesame.
- Per impugnare misure cautelari fondate su intercettazioni e' utile dimostrare errori di trascrizione, travisamento contestuale o omissioni di elementi probatori che avrebbero rovesciato la logica indiziaria, non una semplice lettura alternativa dei colloqui.
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