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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08317/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi censuravano essenzialmente la carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione della capacità di intendere e di volere e, più specificamente, della "maturità" dell'imputato al momento del fatto. Era già presente una sentenza irrevocabile della stessa sezione minorenni (19/09/2024) che aveva assolto l'imputato per difetto di imputabilità per mancanza di maturità (nel reato di maltrattamenti commessi fino all'ottobre 2022). Nel processo oggetto di impugnazione la Corte territoriale aveva riconosciuto solo un vizio parziale di mente e ridotto la pena, limitandosi a richiamare una nuova perizia che indicava capacità "grandemente scemata" ma senza valutare espressamente il grado di maturità e senza motivare la divergenza rispetto alla precedente sentenza assolutoria. I ricorsi sottolineavano inoltre che la Corte non aveva dato adeguata risposta all'argomentazione difensiva che chiedeva espressa valutazione della maturità, confrontando i precedenti accertamenti peritali con la nuova perizia e spiegando perché si fosse giunti a conclusioni diverse.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi fondati sul vizio di motivazione. Ha assorbito le ulteriori doglianze (presunta errata applicazione dell'art. 98 c.p. e mancata assunzione di prova decisiva) nella censura principale. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari - sezione minorenni - in diversa composizione, affinché venga colmata la lacuna motivazionale, con particolare riguardo alla valutazione della maturità dell'imputato al momento della rapina e al confronto critico tra le risultanze peritali e la precedente pronuncia irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 88 cod. pen.

    Richiamato come fondamento per il vizio di imputabilità (difetto assoluto di imputabilità) invocato dalla difesa nella precedente sentenza assolutoria; evincibile come parametro sostanziale della questione relativa alla capacità di intendere e volere

  • art. 89 cod. pen.

    Riferito al vizio parziale di mente (diminuita imputabilità). La Corte di appello aveva riconosciuto un vizio parziale ai sensi di questa norma nel processo impugnato

  • art. 97 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme coinvolte nella valutazione dell'imputabilità; la Corte di cassazione ha assorbito le doglianze riferite a questa norma nella più ampia censura di carenza motivazionale

  • art. 98 cod. pen.

    Invocato dal Procuratore Generale tra le censure; la Corte ha ritenuto tale doglianza assorbita dalla carenza motivazionale accertata, senza procedere a un esame autonomo della presunta violazione

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in apertura per spiegare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di trattazione orale; usata per descrivere la forma del rito davanti alla Corte di cassazione

  • art. 22 d.p.r. n. 448 del 1988

    Norma richiamata in relazione all'applicazione di una misura di sicurezza per pericolosità sociale, applicata dalla Corte di appello nel giudizio di merito

Massime di principio

  • La Corte d'appello, quando valuta la imputabilità o la diminuita capacità di un minorenne, non può limitarsi al mero dato anagrafico (es. il compimento dei 16 anni): deve compiere una valutazione articolata e motivata della "maturità" del soggetto, soprattutto se esiste una precedente pronuncia irrevocabile che ha accertato l'assenza di maturità
  • Se è già presente una sentenza definitiva che ha accertato il difetto di imputabilità in relazione a fatti anteriori e ad accertamenti peritali, la nuova valutazione deve confrontarsi esplicitamente con quella precedente e spiegare le ragioni della eventuale divergenza
  • La semplice richiamata di una nuova perizia non è sufficiente: il giudice deve indicare se e perché le risultanze peritali differiscono da quelle precedenti e deve rispondere in modo motivato alle specifiche argomentazioni difensive
  • La mancata risposta alle censure della difesa relative alla maturità e alla rilevanza di precedenti accertamenti peritali configura un vizio di motivazione che può comportare l'annullamento con rinvio
  • Il rimedio giurisdizionale più probabile in presenza di lacune motivazionali gravi è l'annullamento della sentenza di merito con rinvio a diversa composizione per un nuovo esame delle questioni omesse o non adeguatamente motivate

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