Cassazione Penale, Sentenza n. 26360/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e poi in parziale riforma in appello, è stato ritenuto responsabile di una violazione della legge fallimentare consistente nell'omessa tenuta delle scritture contabili per un lungo periodo, con conferma della pena detentiva di sei mesi di reclusione ma sostituzione con pena pecuniaria sostitutiva di 18.000 euro e revoca della sospensione condizionale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che non vi fosse stato alcun pregiudizio per i creditori sociali e che la Corte territoriale non avesse valutato in concreto l'eventuale abitualità, limitandosi a richiamare generiche plurime condanne senza specificare se riguardassero reati della stessa indole. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disciplina delle pene pecuniarie sostitutive, lamentando che la Corte d'appello avesse determinato l'importo con un criterio di mera congruità, senza applicare i parametri legali relativi al valore giornaliero e alle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto perché motivata sia sulla non tenue offensività della condotta sia sulla abitualità desunta da plurime condanne per reati della stessa indole commessi nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva quantificato la pena pecuniaria sostitutiva in modo apodittico, senza individuare il valore giornaliero secondo i criteri legali e senza acquisire/valutare le informazioni sulle condizioni personali, familiari ed economiche dell'imputato. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio limitatamente al punto relativo alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, per nuovo esame davanti alla Corte d'appello di Perugia; nel resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa delle peculiarità del caso concreto; è sufficiente che la motivazione dia conto dell'assenza di uno dei presupposti ritenuto decisivo. L'abitualità ostativa ricorre in presenza di più reati della stessa indole, anche desumibili da condanne o comunque valutabili dal giudice.
È il parametro per apprezzare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo ai fini del giudizio sulla particolare tenuità del fatto.
art. 56-quater l. n. 689 del 1981
il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva
La determinazione della pena pecuniaria sostitutiva deve essere personalizzata e fondata sul valore giornaliero commisurato alle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare; non basta un giudizio generico di congruità.
Richiamato nel ricorso quale norma della disciplina delle pene sostitutive.
Può consentire la rateizzazione della pena pecuniaria sostitutiva.
Può essere utilizzato per acquisire elementi utili sulla situazione dell'imputato ai fini della determinazione della pena sostitutiva.
artt. 217, comma 2, e 224, comma 1, n. 1, legge fall.
Norme poste a base della condanna per la violazione fallimentare, consistita nell'omessa tenuta delle scritture contabili per un lungo periodo.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla particolare tenuità del fatto non richiede l'esame analitico di ogni indice normativo, ma una motivazione che dia conto degli elementi ritenuti decisivi in concreto, valutati alla luce dell'art. 133 c.p.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa quando risulti un comportamento abituale, integrato dalla commissione di più reati della stessa indole diversi da quello oggetto del processo, anche se risultanti da condanne o comunque apprezzabili dal giudice.
- La mera insussistenza di un danno economico concreto per i creditori non è di per sé sufficiente a imporre il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ove la condotta presenti comunque durata apprezzabile e indici di non tenuità offensiva.
- La determinazione della pena pecuniaria sostitutiva non può essere affidata a un criterio generico di congruità, ma richiede la previa individuazione del valore giornaliero sulla base delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del nucleo familiare.
- Il giudice che sostituisce la pena detentiva con pena pecuniaria deve acquisire d'ufficio le informazioni necessarie sulla situazione personale e patrimoniale dell'imputato; l'omessa allegazione da parte dell'interessato non comporta di per sé decadenza.
- Quando la motivazione sulla sostituzione della pena è carente nei criteri legali di quantificazione, l'annullamento può essere limitato al solo punto del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame su tale aspetto.
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