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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2641/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza limitatamente alla parte relativa alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Senza entrare nel merito ulteriormente, la Corte ha applicato ex art. 620 co. 1 lett. l) c.p.p. la misura prevista, fissando la sospensione della patente in due anni (raddoppio della durata precedente di un anno).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza resa dal Tribunale di Avezzano che aveva condannato Baldassarre per guida in stato di ebbrezza (art. 186, co. 2, lett. c) e 2-sexies, D.Lgs. 285/1992) e aveva irrogato la sanzione accessoria della sospensione della patente per la durata di un anno. Il PG ha censurato la violazione di legge perché, essendo il veicolo di proprietà di soggetto estraneo al reato e non essendo stata disposta la confisca, la normativa prevede il raddoppio della durata della sospensione della patente, che il Tribunale non ha applicato

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)

    prevede il raddoppio della durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente se il veicolo risulta di proprietà di soggetto terzo estraneo al reato

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che, quando il veicolo appartiene a un terzo estraneo e non può essere confiscato, occorre raddoppiare la durata della sospensione della patente; l'omissione di tale raddoppio costituisce violazione di legge

  • art. 2-sexies, D.Lgs. 285/1992

    Richiamato unitamente all'art. 186 per individuare l'ipotesi di reato e le relative sanzioni per guida in stato di ebbrezza

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per denunciare violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata

  • art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

    Consente alla Corte di annullare la sentenza impugnata e, non rimanendo questioni di fatto da decidere, applicare direttamente la sanzione corretta (in questo caso il raddoppio della sospensione) senza rinvio

Massime di principio

  • Se il veicolo usato per il reato appartiene a un terzo estraneo e non può essere confiscato, la durata della sospensione della patente va raddoppiata ai sensi dell'art. 186 co. 2 lett. c) c.d.s.
  • L'omissione del raddoppio della sospensione costituisce motivo di annullamento per violazione di legge, proponibile con ricorso per cassazione (art. 606 c.p.p., lett. b)).
  • La Corte di legittimità, quando il vizio riguarda solo la determinazione della sanzione amministrativa accessoria e non vi sono ulteriori questioni di fatto, puo' correggere direttamente la misura ai sensi dell'art. 620 c.p.p. senza rinvio.
  • In casi analoghi occorre verificare documentalmente la proprietà del veicolo: se risulta appartenere al reo la regola del raddoppio non si applica nella stessa maniera (e possono entrare in gioco misure come la confisca).
  • Chi impugna per violazione di legge deve in modo preciso indicare la norma applicabile e dimostrare che il giudice di merito ha omesso di applicarla o l'ha interpretata erroneamente.

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