Cassazione Civile, Ordinanza n. 17369/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La Corte esamina un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza di Cassazione che aveva rigettato il ricorso dell'ente pubblico e condannato il ricorrente alle spese. Nella motivazione dell'ordinanza originaria era stato riportato che non occorreva dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, sul presupposto che l'ente fosse tra le amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito. Nel presente procedimento, avviato d'ufficio ex art. 391-bis c.p.c., la Corte rileva che tale inciso è frutto di errore materiale, poiché la qualifica di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito discende dall'art. 3, lett. q), d.P.R. n. 115/2002 e riguarda l'amministrazione dello Stato o altre amministrazioni espressamente ammesse da norme di legge. L'ente ricorrente, essendo ente pubblico diverso dall'amministrazione dello Stato e non essendo espressamente ammesso alla prenotazione a debito, non poteva beneficiare dell'esonero. Di conseguenza, la Corte dispone la correzione sia della parte motiva sia del dispositivo dell'ordinanza originaria, inserendo l'attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La decisione
La Corte accoglie il procedimento di correzione d'ufficio dell'errore materiale e ordina di eliminare dall'ordinanza n. 310/2024 l'inciso erroneo relativo alla mancata applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nel dispositivo dell'ordinanza originaria viene aggiunta l'attestazione dei presupposti per il pagamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La correzione si fonda sull'esatta qualificazione dell'ente ricorrente, che non rientra tra le amministrazioni ammesse alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
consente la correzione d'ufficio dell'errore materiale nella decisione della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
prevede il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti processuali, ma non si applica alle amministrazioni espressamente esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
art. 3, lett. q), d.P.R. n. 115/2002
"amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico"
definisce in modo tassativo le amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito, limitandole all'amministrazione dello Stato e alle altre amministrazioni espressamente previste dalla legge.
disciplina la prenotazione a debito delle spese dovute dalle amministrazioni ammesse.
art. 280 d.P.R. n. 115 del 2002
richiama il meccanismo di annotazione e recupero successivo delle spese prenotate a debito.
qualifica il C.N.R. come ente pubblico diverso dall'amministrazione dello Stato.
art. 15, comma 7, d.lgs. n. 127/2003
autorizza il C.N.R. ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, senza implicare un'espressa ammissione alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando la decisione contenga un inciso frutto di un evidente equivoco o di un'erronea rappresentazione di dati normativi, purché la rettifica non alteri il decisum ma renda coerente il testo con la reale ratio della decisione.
- L'esonero dal materiale versamento del contributo unificato tramite prenotazione a debito spetta solo alle amministrazioni dello Stato e agli enti che la legge ammetta espressamente a tale regime; non può essere desunto in via analogica o induttiva da altre disposizioni.
- L'autorizzazione di un ente pubblico ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato non comporta, di per sé, l'ammissione alla prenotazione a debito delle spese di giustizia.
- Quando il ricorrente non rientra tra i soggetti esonerati, la Corte deve dare atto nei provvedimenti di legittimità della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
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