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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17367/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un candidato risultato idoneo in una selezione pubblica per assunzioni part-time e a tempo determinato di agenti di polizia municipale, collocato al 9° posto della graduatoria, ha chiesto il risarcimento del danno per non essere stato assunto. L'ente aveva invece proceduto ad assumere 6 agenti, incluso un candidato collocato al 10° posto, con determina del 27 giugno 2013, senza previo interpello del ricorrente. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo insussistente la colpa dell'amministrazione, anche perché il candidato era contemporaneamente impegnato in un progetto di servizio civile. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione, osservando che, pur ipotizzando come non plausibile o arbitraria la motivazione dell'ente, non erano stati provati gli ulteriori elementi della responsabilità extracontrattuale, in particolare il danno. Con il ricorso per cassazione il candidato ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 1226 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che l'arbitrarietà della determina già integrava la colpa e che da ciò discendeva il diritto al risarcimento; ha inoltre contestato l'impostazione secondo cui avrebbe dovuto offrire una prova specifica del danno, nonché delle retribuzioni e dei contributi perduti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha osservato che la Corte territoriale aveva deciso sulla base della sola mancanza di prova del danno, mentre la questione della illegittimità dell'atto amministrativo era stata trattata solo in via ipotetica. Richiamando un orientamento più recente e adesivo, la Cassazione ha affermato che, nelle ipotesi di mancata assunzione per comportamento addebitabile alla pubblica amministrazione, il danno patrimoniale e non patrimoniale può essere dimostrato anche per presunzioni, mediante indizi gravi, precisi e concordanti idonei a ricostruire, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, la perdita subita dal candidato. Inoltre, la semplice allegazione della tardiva o mancata attribuzione del posto e della conseguente perdita delle retribuzioni è sufficiente a introdurre la domanda risarcitoria, mentre l'eventuale prova di altra occupazione o di redditi percepiti aliunde grava sulla controparte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando tali principi e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell'onere della prova; la Corte lo applica nel senso che la prova della perdita da mancata assunzione può essere assolta anche per presunzioni e che l'eventuale prova di altra attività lavorativa grava sulla controparte.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla liquidazione del danno, nell'ottica di una quantificazione anche equitativa del pregiudizio subito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione della prova compiuta dai giudici di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la proposta di definizione del ricorso e per l'istanza di decisione del ricorrente.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    richiamato per l'istanza del ricorrente di trattazione e decisione nonostante la proposta della consigliera delegata.

Massime di principio

  • In caso di mancata assunzione imputabile alla pubblica amministrazione, il danno da perdita del posto o da ritardata assunzione può essere provato anche mediante presunzioni, purché il giudice valorizzi indizi gravi, precisi e concordanti secondo un ragionamento probabilistico fondato sull'id quod plerumque accidit.
  • Per la proposizione della domanda risarcitoria è sufficiente allegare la mancata o tardiva attribuzione del posto e la conseguente perdita delle retribuzioni; non è necessario indicare in modo analitico, sin dall'atto introduttivo, tutte le concrete modalità del pregiudizio patrimoniale.
  • Una volta allegata la mancata assunzione, spetta al convenuto dimostrare eventuali fatti impeditivi o riduttivi del danno, come l'esistenza di altra attività lavorativa o di redditi percepiti nel periodo interessato.
  • Il giudice di merito non può negare il risarcimento limitandosi a rilevare una carenza di prova del danno, se dagli atti emergono elementi idonei a fondare una pista probatoria che consenta l'accertamento presuntivo del pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoResponsabilità della PA
RamiProcesso civileLavoroResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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