Cassazione Civile, Ordinanza n. 17374/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La società ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione, osservando che nel dispositivo di quella decisione era stato indicato, per mero errore, che le spese di lite dovessero essere pagate in favore dell'INPS, mentre la parte effettivamente vittoriosa e destinataria della condanna alle spese era la società stessa. La controversia sostanziale sottostante riguardava la domanda della pensionata, poi de cuius, volta ad accertare il diritto al computo nell base di calcolo del trattamento pensionistico aziendale dell'indennità di incentivazione nei confronti del datore di lavoro del defunto coniuge. Il ricorso non mirava a rimettere in discussione il merito, ma solo a correggere l'errore materiale contenuto nel capo sulle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'indicazione dell'INPS nel dispositivo fosse frutto di mera disattenzione materiale, quindi emendabile con il rimedio della correzione dell'errore materiale. Ha pertanto accolto il ricorso, disponendo che nell'ordinanza n. 19490/2024, nel dispositivo, la parola "Inps" debba leggersi e intendersi come "A.B.C. – Acqua Bene Comune Napoli – azienda speciale". Ha inoltre disposto l'annotazione a margine dell'originale del provvedimento e non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
È il rimedio processuale utilizzato per correggere un errore materiale contenuto nel dispositivo di una decisione della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel dispositivo di una decisione è correggibile quando risulti dalla mera disattenzione del giudicante e non comporti una nuova valutazione del merito.
- La correzione dell'errore materiale può riguardare anche l'indicazione della parte destinataria della condanna alle spese, quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga con chiarezza l'inesatta indicazione riportata nel dispositivo.
- Il procedimento di correzione non dà luogo, di regola, a una statuizione sulle spese del relativo incidente, quando la correzione attenga a un mero errore materiale.
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