Cassazione Civile, Ordinanza n. 17362/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione dell'ordinanza n. 30528/2024, aggiungendo nel dispositivo la frase che prevede la distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente, avv. Iolanda Giordanelli, antistatario. Non ha liquidato spese nel procedimento di correzione, applicando il principio per cui in tale sede non è configurabile soccombenza.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio definito con ordinanza n. 30528/2024 la Corte aveva condannato i ricorrenti principali e quelli incidentali al pagamento delle spese di legittimità in favore dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ma nel dispositivo aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente, che aveva espressamente formulato la relativa richiesta sia nell'atto di costituzione del nuovo difensore sia in memoria ex art. 380-bis c.p.c. È stata quindi proposta istanza di correzione di errore materiale per integrare il dispositivo con la clausola di distrazione. La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è la correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., e non l'impugnazione ordinaria, perché la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma. Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui tale procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non può comportare una statuizione sulle spese per mancanza di soccombenza.
Norme richiamate
È richiamato come norma del procedimento di correzione degli errori materiali, insieme all'art. 288 c.p.c., quale rimedio per emendare omissioni o inesattezze del provvedimento.
È richiamato come base del procedimento di correzione degli errori materiali, volto a rendere il testo del provvedimento conforme al contenuto sostanziale già espresso.
È richiamato come previsione che consente la correzione degli errori materiali anche nei provvedimenti della Corte di cassazione, pure d'ufficio.
È menzionato come sede in cui era stata ribadita la richiesta di distrazione delle spese.
È richiamato per escludere la liquidazione delle spese nel procedimento di correzione, poiché non è configurabile soccombenza.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore integra un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, non con i mezzi ordinari di impugnazione, poiché la distrazione non costituisce domanda autonoma.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali ha funzione meramente formale e serve a rendere il testo del provvedimento conforme al suo contenuto sostanziale già desumibile dal complesso dell'atto.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali davanti alla Corte di cassazione, la correzione può essere disposta anche d'ufficio.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non dà luogo a una statuizione sulle spese, mancando una vera situazione di soccombenza anche se una parte resiste all'istanza.
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