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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17372/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice aveva prestato attività dal 2007 al 2019 come "Oboe di fila con obbligo del corno inglese" in forza di una successione di contratti a tempo determinato, proroghe e rinnovi. Aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del termine, la conversione del rapporto in tempo indeterminato, la reintegra e il risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, L. 183/2010, deducendo che i contratti erano stati giustificati solo formalmente per esigenze ordinarie, in presenza di vuoti d'organico, e che era stato superato il limite legale di 36 mesi. In cassazione ha censurato la sentenza d'appello per violazione di varie norme sul contratto a termine e per mancata conversione del rapporto, sostenendo anche che la Corte d'appello avesse eluso la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 260/2015 e il relativo giudicato, nonché sollevato una questione di incostituzionalità per disparità di trattamento e chiesto la sospensione del giudizio in attesa di una pronuncia pregiudiziale della CGUE in un altro giudizio analogo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata si fosse correttamente uniformata al principio di diritto delle Sezioni Unite n. 5542/2023, secondo cui, per i rapporti di lavoro a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche, non opera la conversione in tempo indeterminato, ma solo il risarcimento del danno entro il limite massimo di dodici mensilità. Ha escluso che la sentenza della Corte costituzionale n. 260/2015 imponga una diversa conclusione, chiarendo che essa riguarda la illegittimità della norma di interpretazione autentica e non crea un vincolo favorevole alla conversione. Ha inoltre escluso la fondatezza delle censure di incostituzionalità e la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE, rilevando che la Corte di giustizia aveva già chiarito che la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non impone la conversione, purché l'ordinamento preveda misure effettive e dissuasive, come il risarcimento del danno. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva della resistente; la ricorrente è stata inoltre condannata alla sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    la proposta di definizione accelerata non è decisoria e la decisione in camera di consiglio resa a seguito di opposizione del ricorrente si conforma alla proposta senza incompatibilità del consigliere relatore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la memoria illustrativa e la decisione in camera di consiglio sono state trattate nel rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.

  • art. 374, comma 3, c.p.c.

    la sezione semplice non può discostarsi dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, salvo eventuale nuova rimessione se emergano argomenti nuovi, qui mancanti.

  • art. 1418 c.c.

    le nullità virtuali possono derivare dalla violazione di norme imperative che incidono sulla validità del contratto; la Corte valorizza tale schema per escludere la conversione del contratto a termine nel settore in esame.

  • art. 1424 c.c.

    la conversione del contratto presuppone che l'atto possa validamente produrre gli effetti di un altro contratto; non opera se anche quest'ultimo sarebbe nullo.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    il danno da illegittima apposizione del termine è risarcito nei limiti legali richiamati dalla decisione, fino a dodici mensilità.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure.

  • art. 267 TFUE

    la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE è stata ritenuta non necessaria perché la Corte di giustizia si era già pronunciata sui punti rilevanti.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    la Corte ha applicato la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta e dell'opposizione infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la soccombente è stata onerata del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • d.lgs. 367/1996

    norma richiamata dal ricorso in tema di disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche e del relativo regime del personale.

  • d.l. 345/2000

    richiamato quale parte del complesso normativo sul lavoro a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche.

  • d.lgs. 368/2001

    artt. 3, 4, 5, 11, comma 4

    norme sul contratto a termine richiamate dalla ricorrente; la Corte ne esclude l'applicabilità in senso conducenti alla conversione per la disciplina speciale delle fondazioni liriche.

  • d.l. 64/2010

    norme speciali sul lavoro nelle fondazioni lirico-sinfoniche, interpretate dalla Corte come fonte del divieto di conversione e del solo rimedio risarcitorio.

  • L. 426/1977

    disposizione richiamata nel ricorso nell'ambito della normativa di settore sulle fondazioni lirico-sinfoniche.

  • d.lgs. 81/2015

    la Corte richiama la disciplina successiva che conferma, per il settore lirico-sinfonico, l'esclusione della conversione e la previsione di rimedi risarcitori; richiama anche il limite di applicazione delle norme generali sul contratto a termine.

  • L. 81/2019

    intervento normativo successivo che ridisegna la dotazione organica e conferma il modello speciale delle assunzioni nelle fondazioni lirico-sinfoniche, con esclusione della conversione.

  • direttiva 1999/70/CE

    la clausola 5 dell'accordo quadro non impone agli Stati membri la trasformazione automatica dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, ma solo misure effettive, proporzionate e dissuasive contro l'abuso.

Massime di principio

  • Nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, la disciplina speciale del lavoro a termine può derogare alla disciplina comune dei rapporti di lavoro privati, ove siano presenti vincoli pubblicistici o di interesse generale che giustificano limiti alle assunzioni stabili.
  • La conversione del contratto a termine non opera quando la normativa di settore e i relativi vincoli assunzionali rendano nullo il rapporto stabile che si vorrebbe ottenere in via sostitutiva; in tal caso il rimedio può essere solo risarcitorio.
  • La pronuncia di incostituzionalità di una norma di interpretazione autentica non equivale a un'affermazione generale della convertibilità dei rapporti di lavoro a termine nel settore, ma si limita al perimetro della questione decisa dal giudice costituzionale.
  • La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non impone agli Stati membri una sanzione unica e necessaria di conversione in rapporto a tempo indeterminato; è sufficiente che l'ordinamento preveda una misura effettiva, proporzionata e dissuasiva contro l'abuso.
  • Un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto unionale rilevante sia già stata chiarita dalla stessa Corte e la censura non introduca elementi nuovi idonei a mutare il quadro interpretativo.
  • Le situazioni dei dipendenti di fondazioni lirico-sinfoniche e dei lavoratori del settore privato non sono automaticamente comparabili, se il primo settore è assoggettato a specifici vincoli normativi, formali e concorsuali che giustificano una disciplina differenziata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniGiurisdizione
RamiLavoroProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

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