Cassazione Civile, Ordinanza n. 00352/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, nei gradi di merito, di due domande proposte da un assicurato: la prima diretta ad ottenere l'autorizzazione al versamento di contributi volontari per sei mesi antecedenti a una domanda amministrativa presentata nel 1982; la seconda volta a costituire, ai sensi dell'art. 13 l. n. 1338/1962, una rendita vitalizia in relazione a quattro settimane di contribuzione omesse nell'anno 1974. La Corte d'appello ha ritenuto, quanto alla contribuzione volontaria, che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 184/1997 non fosse applicabile a una domanda presentata prima della sua entrata in vigore e, in ogni caso, che il relativo diritto fosse prescritto; quanto alla rendita vitalizia, ha affermato la prescrizione del diritto per il lungo tempo trascorso dalla maturazione della prescrizione del credito contributivo dell'INPS. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 2935 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato la prescrizione, che il diritto a chiedere contribuzione volontaria e rendita vitalizia sarebbe imprescrittibile e che non fosse stata svolta adeguata istruttoria, con mancata valutazione dei mezzi di prova disponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla contribuzione volontaria perché la sentenza impugnata era sorretta da una duplice autonoma ratio decidendi e il ricorso aveva attaccato solo la seconda, quella sulla prescrizione, lasciando intatta la ratio dell'inapplicabilità del d.lgs. n. 184/1997 a una domanda presentata nel 1982. Ha poi ritenuto infondata la doglianza sulla rendita vitalizia, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il diritto del lavoratore alla costituzione della rendita ex art. 13 l. n. 1338/1962 è soggetto a prescrizione ordinaria; ha inoltre ribadito che il dies a quo decorre dalla prescrizione del diritto del datore di lavoro a costituire la rendita, e nel caso concreto il termine era ampiamente decorso, essendo le omissioni contributive risalenti al 1974 e la domanda proposta solo nel 2010. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente per sostenere che la prescrizione non sarebbe decorso prima della possibilità di far valere il diritto; la Corte non accoglie la tesi perché, per la rendita vitalizia, il diritto è comunque soggetto a prescrizione ordinaria, e per la contribuzione volontaria la censura è inammissibile per mancata impugnazione di una ratio autonoma.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 184/1997
È la base normativa della richiesta di autorizzazione al versamento di contributi volontari, ma la Corte d'appello ha escluso la sua applicabilità alla domanda presentata prima dell'entrata in vigore della disciplina.
Viene richiamato come norma che introduce la possibilità di versare la contribuzione volontaria per il periodo dei sei mesi antecedenti la domanda amministrativa; la Corte esclude che essa operi retroattivamente rispetto alla domanda del 1982.
È la disposizione sulla costituzione della rendita vitalizia a spese del datore di lavoro per omissioni contributive; la Corte ribadisce che il diritto del lavoratore è soggetto a prescrizione ordinaria.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
È il parametro richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto a seguito del rigetto.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione che censuri solo una di esse è inammissibile per difetto di interesse, poiché l'altra ratio non impugnata resta idonea a mantenere ferma la decisione.
- Il diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia per omissione contributiva del datore di lavoro non è imprescrittibile, ma soggetto a prescrizione ordinaria.
- Per la rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 il termine di prescrizione del diritto del lavoratore decorre dalla prescrizione del diritto del datore di lavoro a costituire la rendita, e non dalla mera conoscenza soggettiva dell'omissione contributiva.
- In presenza di decisione fondata su sole questioni di diritto, il giudice può escludere l'istruttoria quando non sia necessaria alla risoluzione della controversia.
- rami
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