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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18806/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 14/11/2022 che li ha riformati riconoscendo il concorso nel reato di furto di diciassette bancali e l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. Porcelli deduceva la violazione dell'art. 625, comma 2, n. 7 c.p. sostenendo che la presenza di videosorveglianza e l'intervento della vigilanza privata escluderebbero l'aggravante. Cardellini proponeva motivi sovrapponibili sulla vigilanza, contestava l'omesso e difettoso riconoscimento della prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., lamentava la mancata valutazione dell'intervenuto risarcimento del danno e, infine, rilevava che, avendo parzialmente risarcito il danno prima del dibattimento, avrebbe dovuto essere valutata l'applicazione dell'art. 162-ter c.p. alla luce delle successive modifiche normative.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato che la mera videosorveglianza non è idonea, di per sé, a escludere l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede: va dimostrata una sorveglianza effettiva e continuativa tale da impedire la sottrazione. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale circa l'assenza di prova che la videosorveglianza fosse collegata a un addetto in grado di allertare prontamente la pattuglia, e ha escluso che l'arresto in flagranza fosse frutto di una vigilanza continuativa piuttosto che di circostanza casuale. Sul punto delle attenuanti generiche e del risarcimento, la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o generici e inediti in cassazione. Quanto all'art. 162-ter c.p., benché la norma più favorevole sia retroattiva, la causa estintiva richiede la riparazione integrale del danno entro i termini: nel caso il pagamento era parziale (importo documentato minore rispetto al valore della refurtiva), quindi non ricorrono i presupposti per l'estinzione. I ricorrenti sono condannati alle spese; il reato non è estinto per prescrizione a causa delle aggravanti che innalzano la pena massima.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 2, n. 7 c.p.

    La norma indica l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede. La Corte interpreta che tale aggravante non è esclusa dalla mera presenza di sistemi di videosorveglianza; va provata una sorveglianza attiva e idonea a impedire la sottrazione.

  • art. 62, primo comma, n. 4 c.p.

    Prevede una circostanza attenuante di cui la Corte territoriale ha riconosciuto l'esistenza, ma la valutazione comparativa con le aggravanti e la recidiva è di competenza del giudice di merito secondo la congruità della dosimetria.

  • art. 162-ter c.p.

    Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo

    La Corte ricorda che la norma è soggetta a retroattività se più favorevole, ma richiede la riparazione integrale del danno entro il termine previsto; riparazioni parziali non sono idonee all'estinzione.

  • art. 587 c.p.p.

    Norma richiamata dalle Sezioni Unite con riferimento all'estensione del rinvio: regola l'ambito del rinvio e i profili di riesame delegati al giudice del rinvio.

  • art. 624 c.p. (modifiche D.Lgs. 10/10/2022, n. 150)

    Richiamata in relazione alla procedibilità e alle modifiche legislative successive al giudizio di primo grado; la Corte segnala che le modifiche sostanziali si applicano se più favorevoli e se i presupposti (es. riparazione integrale) sono soddisfatti.

Massime di principio

  • La mera presenza di telecamere non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede: occorre dimostrare una vigilanza effettiva e continua capace di impedire la sottrazione del bene.
  • Per escludere l'aggravante per 'esposizione alla pubblica fede' serve prova che la sorveglianza fosse non solo strumentale all'identificazione ex post, ma idonea a prevenire o interrompere il reato.
  • La causa estintiva prevista dall'art. 162-ter c.p. richiede la riparazione integrale del danno entro i termini prescritti; pagamenti parziali non consentono l'applicazione della causa di estinzione anche se la norma si applica retroattivamente se più favorevole.
  • In cassazione non sono ammessi motivi generici o questioni inedite non sollevate nel modo dovuto nei gradi di merito; l'omessa valutazione di questioni generiche spesso comporta l'inammissibilità del motivo.
  • Se le aggravanti aumentano la pena massima, la prescrizione puo' essere sospesa o dilatata: la contestazione di aggravanti rilevanti può impedire l'estinzione del reato per prescrizione a favore dell'imputato.

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