Cassazione Penale, Sentenza n. 15418/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che, su impugnazione del P.M., aveva riformato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale per tentata rapina e tentata estorsione aggravate dal "metodo mafioso". I motivi principali del ricorso in Cassazione sono: (i) nullità della sentenza per mancata rinnovazione istruttoria mediante audizione delle persone offese e di un testimone (maresciallo Forte), nonché violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata e di specifiche norme procedurali (art. 603 c.3-bis, art. 512, art. 213 c.3, art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 192, 512, 546 c.p.p.); la difesa sostiene che l'irreperibilità delle testimoni era stata accertata erroneamente e che le ricerche non erano state sufficienti, rendendo illegittima la lettura delle dichiarazioni predibattimentali; (ii) censura sulla configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso, sostenendo che la qualità di "capo di Nocera Superiore" non provava il controllo del territorio e quindi la sussistenza dell'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la Corte di appello ha correttamente utilizzato, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria, le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p., dopo aver accertato la sopravvenuta irreperibilità delle persone offese e l'impossibilità di efficace reperimento, valutazione che rientra nel sindacato di merito salvo vizi manifesti. Ha ritenuto inoltre che la Corte di appello abbia assolto all'onere della "motivazione rafforzata" richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite quando la rinnovazione è divenuta impossibile, illustrando in modo rigoroso le ragioni per ritenere le dichiarazioni affidabili e confrontandole con elementi di contesto (riconoscimento fotografico, coerenza, riscontri indiretti). Quanto all'aggravante del metodo mafioso, la Corte ha affermato che non è necessario provare l'appartenenza ad un'associazione mafiosa o il controllo di un territorio: è sufficiente che la violenza o la minaccia evochino un'intimidazione di natura mafiosa, idonea a creare assoggettamento nella vittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 18/12/2020 n.176 (modificato dall'art.16 D.L. 30/12/2021 n.228, conv. L.25/02/2022 n.15)
Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la normativa emergenziale richiamata; principio procedurale applicato al rito scritto in sede di trattazione.
In caso di appello del P.M. contro una sentenza di proscioglimento fondata sulla prova dichiarativa il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; ove la nuova audizione sia impossibile per irreperibilità, la riforma è comunque possibile purché la decisione presenti una motivazione rafforzata e il giudice di merito abbia valutato con rigore l'impossibilità della rinnovazione.
Consente l'acquisizione mediante lettura delle dichiarazioni predibattimentali quando la ripetizione in dibattimento è oggettivamente impossibile; l'irreperibilità deve essere accertata con rigore e le ricerche, compresa quella all'estero, sono dovute solo se sorrette da elementi di collegamento concreti.
L'aggravante del "metodo mafioso" ricorre non solo quando è provata l'appartenenza a un'associazione mafiosa, ma anche quando violenza o minaccia evocano un'intimidazione tipica del sodalizio, idonea a creare assoggettamento nella vittima.
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.; artt. 192, 546, 213 c.p.p.
Le censure sulla motivazione e sulla violazione di norme procedurali sono state ritenute infondate: il sindacato di legittimità è circoscritto ai vizi rilevabili (contraddittorietà, illogicità manifesta, omissione) e nel caso non è emersa una illegittimità manifesta della valutazione di merito.
Massime di principio
- Se il P.M. impugna un'assoluzione fondata su dichiarazioni predibattimentali, il giudice di merito deve valutare la rinnovazione istruttoria: se l'audizione risulta oggettivamente impossibile per irreperibilità, è possibile utilizzare la lettura delle dichiarazioni purché sia fornita una motivazione "rafforzata" che compensi il sacrificio del contraddittorio.
- L'accertamento dell'irreperibilità e dell'imprevedibilità dell'evento che impedisce la ripetizione è valutazione di merito che richiede una "prognosi postuma"; la Corte di legittimità sindaca solo vizi manifesti (illogicità, contraddittorietà) di tale valutazione.
- Le dichiarazioni predibattimentali possono costituire base esclusiva e determinante per la condanna se risultano adeguatamente garantite (scrutinio della modalità di raccolta, coerenza, elementi di contesto e riscontri indiretti).
- La ricerca delle persone irreperibili all'estero non è sempre obbligatoria: è richiesta solo quando dagli atti risultino elementi di collegamento che rendano ragionevole e non meramente esplorativa l'attività di ricerca internazionale.
- L'aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta anche in assenza di prova di appartenenza a un clan o di controllo territoriale, quando le condotte minacciose evocano una intimidazione di natura mafiosa tale da produrre assoggettamento nella vittima.
- Il ricorso per Cassazione avverso valutazioni probatorie è difficile se la motivazione di merito è articolata e coerente; per contestare con successo occorre dimostrare vizi manifesti di logica o violazioni normative evidenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15404/2024 del 15/04/2024
- Sentenza penale · 15 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15407/2024 del 15/04/2024
- Sentenza penale · 15 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15409/2024 del 15/04/2024
- Sentenza penale · 15 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15411/2024 del 15/04/2024
- Sentenza penale · 15 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15412/2024 del 15/04/2024
- Sentenza penale · 15 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15413/2024 del 15/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →