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Sentenza

Sentenza del 13/03/2017 n. 1193 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico - Determinazione del reddito - Non congruità reddito dichiarato - Elementi induttivi - Applicabilità dell'art. 22 D.L. n. 78/2010 - Modifiche normative - Non considerate in sede di primo grado.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la determinazione sintetica del reddito fondata su elementi induttivi, sostenendo che, per le annualità anteriori al 2010, l'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 consentiva tale metodo solo in caso di non congruità del reddito dichiarato per almeno due o più periodi d'imposta. La modifica introdotta dall'art. 22 del d.l. n. 78/2010, che ha eliminato tale presupposto, non poteva essere applicata retroattivamente alle annualità precedenti.

La decisione

La decisione ha riconosciuto che la verifica della maggiore capacità contributiva doveva rispettare la disciplina vigente per ciascun periodo d'imposta. Per gli anni anteriori al 2010 l'Amministrazione doveva quindi dimostrare la non congruità del reddito dichiarato per almeno due periodi d'imposta; la soppressione di tale requisito, disposta dal d.l. n. 78/2010, opera solo a partire dall'annualità 2010. Poiché tale profilo non era stato correttamente considerato in primo grado, l'accertamento non poteva essere fondato sulla disciplina successiva più gravosa.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    La determinazione sintetica del reddito può essere utilizzata, per le annualità anteriori al 2010, in presenza di non congruità del reddito dichiarato per due o più periodi d'imposta.

    La norma imponeva, prima delle modifiche del 2010, un presupposto temporale specifico per l'accertamento sintetico: la non congruità doveva riguardare almeno due periodi d'imposta.

  • Art. 22, d.l. n. 78/2010

    La disposizione ha modificato l'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, eliminando il requisito della non congruità per due o più periodi d'imposta. La modifica è applicabile a partire dall'annualità 2010 e non retroattivamente agli anni precedenti.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico occorre individuare la disciplina vigente nell'anno d'imposta contestato; le modifiche normative successive non possono essere applicate retroattivamente se rendono più agevole o gravoso l'accertamento.
  • Per le annualità anteriori al 2010, l'Amministrazione deve dimostrare la non congruità del reddito dichiarato per almeno due periodi d'imposta affinché l'accertamento sintetico sia legittimo.
  • La semplice presenza di elementi indicativi di una maggiore capacità contributiva non è sufficiente se manca il presupposto procedurale richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis.
  • In caso di successione di norme, il contribuente può contestare l'accertamento se l'Amministrazione ha applicato il regime introdotto nel 2010 a periodi d'imposta precedenti.

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