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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33594/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imprenditore)

La controversia

La controversia origina da una procedura per la dichiarazione di fallimento promossa dal pubblico ministero nei confronti di un imprenditore individuale. Nel corso di tale procedimento, l'interessato depositava una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, sesto comma, l.fall. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda e dichiarava il fallimento; la Corte d'appello confermava. In sede di legittimità il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 161 l.fall. e difetto assoluto di motivazione, assumendo che la Corte d'appello avesse indebitamente equiparato la domanda "con riserva" a quella ordinaria; 2) violazione dell'art. 161 l.fall., sostenendo che l'unica causa di inammissibilità della domanda prenotativa sarebbe quella espressamente prevista dal nono comma e che, essendo in contabilità semplificata, non era tenuto al deposito di bilanci o del libro inventari; 3) violazione degli artt. 2135 e 2221 c.c. e omesso esame di documenti decisivi, per avere la Corte territoriale escluso la natura agricola dell'attività svolta; 4) erronea applicazione dell'art. 5 l.fall. quanto allo stato di insolvenza. La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, dichiarandolo inammissibile per difetto di autosufficienza e richiamando il riparto dell'onere della prova sull'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, chiarendo la disciplina applicabile alla domanda prenotativa e i poteri del tribunale nel procedimento ex art. 162 l.fall. Il secondo motivo è stato accolto nei limiti in cui censurava l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'imprenditore persona fisica dovesse depositare le scritture contabili ex artt. 2214 ss. c.c. unitamente alla domanda: la Corte ha distinto tra documenti assimilabili ai bilanci, da allegare subito, e scritture contabili, da mettere a disposizione solo dopo l'eventuale assegnazione del termine e l'eventuale nomina del commissario giudiziale. Il quarto motivo è stato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, limitatamente al secondo motivo e nei termini indicati in motivazione; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, rigettato il primo e assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, perché verifichi se i documenti depositati prima della declaratoria di inammissibilità possano qualificarsi come bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, requisito necessario per l'ammissibilità della domanda di concordato con riserva e per l'assegnazione del termine ex art. 161, decimo comma, l.fall. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 161 l.fall.

    sesto comma; settimo comma; nono comma; decimo comma

    Nella domanda di concordato con riserva il deposito iniziale deve essere accompagnato dai bilanci degli ultimi tre esercizi e dall'elenco dei creditori; il tribunale può dichiarare inammissibile la domanda all'esito del procedimento camerale ex art. 162, anche prima dell'assegnazione del termine, se mancano documenti qualificabili come bilanci. Le scritture contabili tenute dall'imprenditore non vanno depositate con la domanda, ma rese disponibili solo dopo l'eventuale assegnazione del termine e l'eventuale nomina del commissario giudiziale.

  • art. 162 l.fall.

    secondo comma; settimo comma

    Il tribunale, nel valutare l'ammissibilità della domanda di concordato, può sentire il debitore e assegnare chiarimenti o documenti; se permangono cause di inammissibilità può pronunciare il relativo provvedimento e, se sussistono i presupposti, dichiarare il fallimento.

  • art. 2135 c.c.

    Definisce l'imprenditore agricolo; l'esenzione da fallimento e concordato vale solo se vi è effettivo collegamento dell'attività con la terra e se le attività connesse non assumono rilievo prevalente rispetto a coltivazione, allevamento e silvicoltura.

  • art. 2221 c.c.

    È norma richiamata per il coordinamento con l'art. 1 l.fall. nella distinzione tra imprenditore commerciale, assoggettabile alle procedure concorsuali, e imprenditore agricolo, non assoggettabile.

  • art. 1 l.fall.

    Assoggetta al concordato preventivo e al fallimento gli imprenditori che esercitano attività commerciale, in contrapposizione all'imprenditore agricolo.

  • art. 5 l.fall.

    Richiamato dal ricorrente sullo stato di insolvenza, ma il motivo resta assorbito dopo l'accoglimento parziale del secondo.

  • art. 2214 c.c.

    Le scritture contabili previste per l'imprenditore commerciale non devono essere depositate unitamente alla domanda prenotativa; la loro esibizione è eventualmente successiva, su disposizione del tribunale/commissario.

  • art. 2217 c.c.

    Norma richiamata in relazione alla contabilità dell'imprenditore commerciale e al contenuto dei documenti contabili rilevanti.

  • art. 2423 c.c.

    I documenti contabili dell'imprenditore persona fisica devono avere struttura e caratteristiche assimilabili ai bilanci delle società di capitali, con osservanza dei principi di rappresentazione veritiera e corretta.

  • art. 2423-bis c.c.

    Richiamato come parametro dei principi generali che i documenti contabili analoghi al bilancio devono rispettare.

  • art. 2435 c.c.

    Richiamato per l'approvazione e il deposito dei bilanci delle società di capitali.

  • art. 2478-bis c.c.

    Richiamato per i bilanci delle società a responsabilità limitata.

  • art. 2519 c.c.

    Richiamato per il rinvio alle norme sulle società per azioni in tema di bilancio delle cooperative.

  • art. 2261 c.c.

    Richiamato per i rendiconti annuali dei soci amministratori nelle società di persone che svolgono attività commerciale.

  • art. 170 c.p.c./norma concorsuale richiamata come art. 170, secondo comma, l.fall.

    In caso di nomina del commissario giudiziale, l'imprenditore deve tenere i libri a disposizione del giudice e del commissario.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Quando si denuncia l'omesso esame di documenti, il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti, il loro contenuto e la sede del loro deposito; altrimenti il motivo è inammissibile.

Massime di principio

  • La domanda di concordato preventivo "con riserva" richiede, sin dal deposito iniziale, l'allegazione di documenti che possano essere qualificati come bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; in mancanza, il tribunale può dichiararla inammissibile senza concedere il termine per integrare la proposta.
  • Nella domanda prenotativa, le scritture contabili obbligatorie dell'imprenditore non devono essere depositate subito, ma solo rese disponibili dopo l'eventuale concessione del termine e l'eventuale nomina del commissario giudiziale.
  • L'imprenditore che invochi l'esenzione dal fallimento quale imprenditore agricolo deve provare il concreto collegamento dell'attività con la terra; se le attività connesse di trasformazione o commercializzazione prevalgono o manca tale collegamento, l'esenzione non opera.
  • Nel ricorso per cassazione che deduca l'omesso esame di documenti, il requisito di autosufficienza impone di indicare specificamente i documenti, il loro contenuto essenziale e la sede processuale del loro deposito, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il tribunale, nel procedimento ex art. 162 l.fall., può verificare l'ammissibilità della domanda di concordato anche prima dell'assegnazione del termine, e all'esito negativo può procedere alla declaratoria di inammissibilità e, ove ne ricorrano i presupposti, alla dichiarazione di fallimento.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoContenzioso tributarioProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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