Cassazione Penale, Sentenza n. 24913/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.: il ricorrente contestava che la sentenza del Tribunale di Bari (condanna a 6 mesi per il reato ex art. 337 c.p.) fosse stata pronunciata in sua assenza e senza che egli ne avesse avuto conoscenza. La notifica della citazione a giudizio era stata effettuata a mani del padre convivente che si era dichiarato disponibile a consegnare l'atto al figlio; il ricorrente invece sosteneva di non aver mai ricevuto la citazione né altri avvisi (es. avviso di conclusione indagini), di non aver delegato terzi per il ritiro, di non essersi sottratto volontariamente e di aver appreso della condanna solo con l'ordine di esecuzione del 23/09/2022. Il giudice d'appello aveva rigettato la rescissione ritenendo decisiva la notifica al genitore convivente e ritenendo insufficiente la dichiarazione sostitutiva del padre che affermava l'assenza di consegna all'imputato.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la Corte di appello avesse valutato in modo errato la questione, concentrandosi sulla regolarità formale della notifica e sull'attestazione del pubblico ufficiale circa la convivenza, senza verificare se il ricorrente avesse effettivamente o no conoscenza del procedimento. Ha affermato che la notifica a persona convivente non è automaticamente decisiva per escludere l'incolpevole mancata conoscenza e che il giudice di merito deve accertare la conoscenza effettiva. P.Q.M. ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha revocato la sentenza n. 1840/22 del Tribunale di Bari e ha rimesso gli atti al Tribunale per il giudizio.
Norme richiamate
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo; qui è stata invocata dal ricorrente e interpretata in senso sostanziale: per ottenere la rescissione non basta la regolarità formale della notifica, ma va accertata l'effettiva ignoranza del procedimento da parte dell'imputato
Disciplina la dichiarazione di contumacia e le condizioni per procedere in assenza dell'imputato; la Corte sottolinea che, pur essendo rispettate le prescrizioni formali, il requisito della conoscenza effettiva va comunque valutato per la rescissione
Rilevante ai fini della contestazione formale dell'accusa e della 'vocatio in iudicium'; la Corte osserva che la conoscenza rilevante ai fini della rescissione deve riferirsi alla vocatio formale e non ad atti informali
Norma penale relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato (oggetto del processo oggetto della rescissione)
art. 157, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla notifica a persona convivente o comunque idonea a riceverla: la Corte precisa che la notifica a convivente non è automaticamente prova certa della conoscenza effettiva del procedimento, salvo che non vi siano altri elementi (più notifiche, atti diversi, elezione di domicilio, nomina di difensore, etc.) che dimostrino la conoscenza
Massime di principio
- La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. richiede l'accertamento dell'incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato: la regolarità formale della notifica non esclude automaticamente l'ignoranza effettiva.
- La notifica a persona convivente (es. genitore) non è, di per sé, prova assoluta che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento; il giudice deve valutare tutti gli indizi concreti della conoscenza effettiva.
- Il giudice di merito ha l'onere di esaminare le allegazioni di mancata conoscenza e può richiedere o valutare documenti e dichiarazioni che sostengano l'ignoranza non imputabile all'imputato; il diniego motivato basato solo sulla apparente regolarità formale può essere insufficiente.
- Elementi che possono dimostrare la conoscenza effettiva (e quindi ostare alla rescissione): ricezione personale di notifiche, più notifiche di atti processuali, nomina di difensore di fiducia, elezione di domicilio o atti cautelari che implicano conoscenza del procedimento.
- In situazioni simili è opportuno documentare con cura la mancata ricezione (es. dichiarazioni sostitutive, certificazioni di non convivenza, assenza di notifiche rilevanti) e chiedere al giudice una verifica specifica dell'effettiva conoscenza prima di escludere la rescissione.
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