Cassazione Penale, Ordinanza n. 00866/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per concorso in tentata rapina impropria resta dunque ferma; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure sulla pena, sulla recidiva e sulle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per concorso in tentata rapina impropria. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'eccessività della pena, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024 sulla circostanza attenuante della lieve entità; 2) un vizio di motivazione per omessa disapplicazione della recidiva contestata; 3) un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, rilevando che i giudici di merito avevano valorizzato il non esiguo valore dell'ingiusto profitto, la gravità dei fatti, l'adeguata valutazione del rapporto tra precedenti e fatto sub iudice ai fini della recidiva, e una motivazione sufficiente sul diniego delle attenuanti generiche, anche in presenza di precedenti penali negativi.
Norme richiamate
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne e verificando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto.
circ. att. lieve entità (Corte cost. n. 86/2024)
"la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero [...] la particolare tenuità del danno o del pericolo"
Ai fini del riconoscimento della lieve entità il giudice deve apprezzare complessivamente i parametri indicati; nel caso concreto tali elementi escludevano la diminuente.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego della circostanza attenuante della lieve entità è legittimo quando, alla luce delle modalità del fatto e del profitto perseguito, emergano elementi incompatibili con una ridotta offensività o con la particolare tenuità del danno o del pericolo.
- La recidiva non può essere confermata con un giudizio meramente astratto basato sulla gravità del fatto e sul tempo trascorso: occorre un esame in concreto del rapporto tra il nuovo reato e i precedenti penali, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., per verificare la persistenza di una inclinazione al delitto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare uno per uno tutti gli argomenti difensivi o tutti gli elementi favorevoli prospettati dalla parte.
- La presenza di precedenti penali può essere valorizzata come elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, anche in assenza di ulteriori specifici fattori positivi.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la sua declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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