Cassazione Penale, Ordinanza n. 23083/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e per la mancata riduzione della pena nella misura massima per il tentativo. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura non prospettasse reali violazioni di legittimità, ma si risolvesse in una generica richiesta di diverso apprezzamento del merito.
Norme richiamate
La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta meramente assertiva e non idonea a introdurre una reale censura di legittimità contro la motivazione di appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la condanna alla sanzione pecuniaria in presenza di colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Richiamata per affermare che censure generiche e meramente alternative nel merito non integrano un valido motivo di legittimità.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Richiamata per il medesimo principio sulla inidoneità di doglianze che sollecitano un diverso giudizio di merito.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando un vizio di motivazione, si limiti a proporre una diversa lettura del fatto o della prova senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da argomentazioni concrete e specifiche; una mera affermazione di segno contrario non basta a fondare un motivo di legittimità.
- Le richieste di riduzione della pena per il tentativo devono essere veicolate attraverso doglianze effettive sulla legalità o sulla motivazione della decisione, non attraverso una generica sollecitazione a una nuova valutazione discrezionale del merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia imputabile a colpa del ricorrente, anche il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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