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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24124/2021 del 07/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una dipendente di azienda sanitaria per il mancato godimento del riposo compensativo in relazione al servizio di pronta disponibilità c.d. passiva. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva respinto la domanda. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza e del procedimento per omessa notificazione dell'atto di appello e della sentenza di secondo grado, sostenendo di aver conosciuto la decisione solo dopo la notifica di un decreto ingiuntivo; dall'altro la violazione dell'art. 348 c.p.c. per non avere la Corte territoriale dichiarato l'improcedibilità del gravame per mancanza di prova della notificazione dell'appello. La ricorrente ha quindi cercato di far valere la mancata conoscenza del processo e la conseguente tardività/invalidità dell'impugnazione avversaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha rigettati. Ha rilevato che la ricorrente si era limitata ad allegare, senza dimostrare, la situazione prevista dall'art. 327, comma 2, c.p.c. In base al consolidato orientamento richiamato, il contumace che impugni oltre il termine ordinario deve provare sia la nullità della citazione o della notificazione degli atti processuali rilevanti, sia la mancata conoscenza del processo per effetto di tale nullità; tale prova può anche essere presuntiva, ma deve riguardare circostanze fattuali positive. Nel caso concreto, la testuale affermazione della sentenza impugnata circa la rituale citazione e la contumacia della parte non è stata efficacemente contrastata, mentre i verbali di udienza richiamati in ricorso sono stati ritenuti insufficienti; al contrario, la controricorrente ha indicato atti che deponevano nel senso opposto. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato solo come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per nullità del procedimento e violazione di legge.

  • art. 327, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini oltre il termine ordinario di impugnazione presuppone la prova congiunta della nullità degli atti introduttivi/notificatori e della mancata conoscenza del processo da parte del contumace.

  • art. 348 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta infondata perché la parte non ha dimostrato il difetto di prova della notifica dell'atto di appello in modo idoneo a far dichiarare l'improcedibilità del gravame.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale non partecipata.

  • art. 292 c.p.c.

    È menzionato quale disposizione i cui atti devono essere notificati ai fini della prova della nullità e della mancata conoscenza del processo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Massime di principio

  • Il contumace che intenda impugnare oltre il termine ordinario deve provare cumulativamente un elemento oggettivo, ossia la nullità della citazione o della notificazione degli atti processuali rilevanti, e un elemento soggettivo, ossia la mancata conoscenza del processo causata da tale nullità.
  • La prova della mancata conoscenza del processo può essere fornita anche per presunzioni, ma deve fondarsi su circostanze di fatto positive e non su semplici allegazioni o sintesi di atti non sufficienti a dimostrare il dedotto vizio.
  • Chi deduce la nullità del procedimento per omessa notificazione dell'atto di appello ha l'onere di allegare e dimostrare in modo specifico i fatti che integrano il vizio, non essendo sufficiente contestare in modo generico l'esistenza della notificazione quando la sentenza impugnata attesti la rituale citazione e la contumacia.
  • In sede di legittimità, il motivo che invoca l'improcedibilità dell'appello per difetto di prova della notificazione deve essere sorretto da una prova processuale idonea; in mancanza, la censura è destinata al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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