Cassazione Penale, Sentenza n. 45559/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 10/06/2024 con cui la Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra reati indicati in quattro sentenze esecutive (escludendo la sentenza sub 5) e ha rideterminato la pena complessiva applicando aumenti per reati satelliti e per continuazione interna. Il ricorrente censura: 1) l'esclusione dal riconoscimento della continuazione dei reati della sentenza sub 5, per presunta identità di disegno criminoso (stessa indagine italo-francese, modalità esecutive e soggetti comuni, sostanze diverse ecc.); 2) l'errata e incongrua rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione, lamentando che la Corte territoriale ha dichiarato "intangibili" gli aumenti già fissati per la continuazione interna dai giudici di merito e ha altresì indicato erroneamente la pena della condanna sub 8 maggiorandola di 20 giorni, e infine che alcuni aumenti applicati (in particolare per il capo 11) sono sproporzionati rispetto a quelli stabiliti in cognizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo (sulla esclusione della sentenza sub 5 dalla continuazione) perché la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la diversificazione tra le fattispecie, osservando l'assenza di elementi concreti che dimostrassero l'esistenza di un disegno criminoso unitario, e richiamando l'onere dell'istante di allegare elementi specifici. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato nei limiti indicati: la Corte di cassazione ha richiamato i principi secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per continuazione tra sentenze irrevocabili, deve scorporare i reati riuniti in continuazione nei titoli, individuare il reato più grave e calcolare autonomamente gli aumenti per i reati-satellite; può rideterminare gli aumenti anche per reati già unificati in continuazione, purché non superi gli aumenti fissati dal giudice della cognizione per i reati-satellite e dia motivazione adeguata, specie quando gli aumenti siano rilevanti. Ha censurato l'erronea affermazione di intangibilità degli aumenti per continuazione interna e l'errata indicazione di 20 giorni in più nella pena della sentenza sub 8, ordinarndo l'annullamento limitato all'entità della pena e il rinvio alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul calcolo della pena alla luce dei principi di diritto indicati.
Norme richiamate
Disciplina della continuazione: richiede l'identità del disegno criminoso (previsione di un progetto unitario) e impone al giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena, di scorporare i reati riuniti e calcolare aumenti distinti per i reati-satellite; non vincola in modo assoluto la rideterminazione degli aumenti già fissati in sede di cognizione, purché non si ecceda rispetto a quelli già stabiliti e si fornisca adeguata motivazione
Norma procedurale che disciplina le funzioni del giudice dell'esecuzione in materia di calcolo e applicazione delle pene: utilizzata per inquadrare la competenza della Corte d'appello in funzione di giudice dell'esecuzione e i relativi poteri nel rideterminare la pena complessiva
Principi generali sulla determinazione della pena (proporzionalità, criteri di individualizzazione) richiamati come parametri che il giudice dell'esecuzione deve rispettare nella motivazione degli aumenti
Criteri per la determinazione della pena: il giudice dell'esecuzione esercita un potere discrezionale che deve essere motivato secondo i parametri di questa norma, anche quando ridetermina aumenti per reati-satellite
Massime di principio
- In sede esecutiva il riconoscimento della continuazione richiede la prova di indicatori specifici del disegno criminoso unitario (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistema organizzato, programmazione almeno nelle linee essenziali) e grava sul richiedente l'onere di allegare elementi concreti.
- Il giudice dell'esecuzione, quando ridetermina la pena per continuazione tra sentenze irrevocabili, deve prima scorporare i reati riuniti e individuare il reato più grave come base, quindi calcolare autonomamente gli aumenti per ciascun reato-satellite e motivare l'entità di ciascun aumento, specialmente se significativo.
- Gli aumenti per i reati-satellite già fissati dal giudice della cognizione non sono automaticamente "intangibili": il giudice dell'esecuzione può rideterminarli alla luce del nuovo computo, purché non superi gli aumenti fissati dalle sentenze irrevocabili e dia adeguata motivazione che consenta il controllo di proporzione e legalità.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione deve essere specifica quanto basta a rendere verificabile il percorso logico-giuridico seguito (individuazione della pena-base, criteri per gli aumenti, confronto con le imputazioni e le pene determinate in cognizione).
- Errori materiali o di calcolo nella indicazione della pena base in una sentenza esecutiva (es. aggiunta di giorni non previsti) possono incidere sul computo complessivo e giustificare l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio.
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