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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20425/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato impiegato come giornalista per testate del Consiglio Regionale dal 1986, con remunerazione secondo il CCNL privato dei giornalisti; sosteneva di essere stato 'stabilizzato' per effetto dell'art. 11 L.R. Calabria n. 8/1996 e lamentava demansionamenti dal 2011 con revoca di incarichi direttivi e riduzione di retribuzione. Chiedeva la reintegrazione nelle posizioni direzionali corrispondenti al suo inquadramento, il riconoscimento della ritorsività dei comportamenti datoriali, il pagamento di indennità previste dal CCNL (in particolare indennità di cessione dall'ottobre 2012, indennità di funzione dall'estate 2012, indennità compensativa), nonché contributi e risarcimento del danno. In primo grado il Tribunale accolse parzialmente alcune pretese; la Corte d'Appello dichiarò invece la nullità dei rapporti per difetto del pubblico concorso, negò la stabilizzazione prevista dal ricorrente e respinse le domande di applicazione piena del CCNL privatistico. Il ricorrente ha quindi impugnato in Cassazione, deducendo violazioni di norme civili, regionali e costituzionali e invocando principi di tutela dell'affidamento e dell'applicazione del CCNL.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i rapporti di lavoro per funzioni istituzionali presso la P.A. che si proiettano in posizione a tempo indeterminato richiedano l'accesso mediante pubblico concorso; pertanto la clausola dell'art. 11 L.R. Calabria n. 8/1996 'fatti salvi i rapporti di lavoro in corso' non può avere efficacia stabilizzante in senso permanente quando contrasti con il principio del concorso costituzionalmente garantito (conferma della portata della sentenza Corte Cost. n. 133/2020). I contratti e le proroghe non precedute da concorso non possono sanare la mancanza di valida instaurazione; tali rapporti risultano nulli o, se di fatto svolti, rilevanti soltanto nei limiti dell'art. 2126 c.c. (retribuzione per il lavoro effettivamente svolto) e per il computo previdenziale. Di conseguenza non sono ammissibili pretese di reintegro in mansioni direttive né il riconoscimento automatico di indennità o inquadramenti previsti dal CCNL privatistico, quando la base contrattuale è invalida. Le uniche tutele applicabili sono retributive nei limiti di legge e il computo contributivo; il ricorrente è condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Legge Regione Calabria n. 8 del 1996, art. 11

    in detta struttura, fatti salvi i rapporti di lavoro in corso, possono essere chiamati a contratto giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali

    La Corte ha ritenuto che la formula di 'salvataggio' non possa essere letta come stabilizzazione a tempo indeterminato se contrasta con il principio del pubblico concorso; la norma può garantire continuità ai rapporti legittimamente instaurati ma non sanare rapporti privi del requisito concorsuale

  • Legge Regione Calabria n. 9 del 1975, art. 2

    l'affidamento degli incarichi dovesse avvenire con deliberazione del Consiglio regionale; ai giornalisti degli uffici stampa si applicasse il contratto nazionale di lavoro della categoria

    Secondo la Corte la disciplina regionale storica richiedeva forme specifiche di conferimento degli incarichi e non escludeva l'esigenza di rispettare le regole sull'accesso al pubblico impiego

  • Legge n. 150 del 2000, art. 9

    Ha orientato la disciplina degli uffici stampa verso il d.lgs. n.165/2001 richiamando la necessità di raccordare i profili professionali pubblici e l'accesso secondo le regole del pubblico impiego

  • Decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 35

    Stabilisce in generale che l'accesso alle pubbliche amministrazioni avviene mediante concorso; la Corte l'ha richiamata per affermare che rapporti stabili con la P.A. richiedono concorso

  • Codice Civile, art. 2126

    Applicato per riconoscere il pagamento delle retribuzioni relative al lavoro effettivamente svolto nei rapporti nulli o di fatto, fermo restando il limite retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile al dipendente pubblico

  • Codice Civile, artt. 1418 e 1421

    Richiamati nelle doglianze sul vizio di nullità dei contratti; la Corte ha confermato che la nullità contrattuale impedisce di fondare su di essa pretese di stabilizzazione o inquadramenti derivanti dal CCNL privatistico

  • Legge n. 160 del 2019, art. 1, co. 160 (riferimento all'art. 9 legge 150/2000)

    ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa... puo' essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole... mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile

    La Corte ha osservato che la tutela prevista richiede l'esistenza di validi contratti e dell'applicazione preesistente del CCNL privatistico; non è operativa quando i contratti sono invalidi per mancanza di concorso

  • R.D. 2440/1923, artt. 16 e 17

    Richiamati in relazione all'obbligo di forma scritta dei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione; la mancata forma scritta contribuisce all'invalidità dei rapporti di fatto

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 133 del 2020

    La Corte Costituzionale ha chiarito che norme o interpretazioni autentiche che stabilizzino rapporti non conformi al principio del concorso sono incostituzionali; la sentenza è stata richiamata per escludere efficacia stabilizzante di disposizioni regionali analoghe

Massime di principio

  • Per rapporti di lavoro pubblici a tempo indeterminato le amministrazioni devono rispettare il requisito del pubblico concorso; assenza di concorso può determinare la nullità del rapporto
  • La formula 'fatti salvi i rapporti in corso' in norme regionali non può sanare o stabilizzare rapporti in contrasto con il principio costituzionale del concorso; al massimo assicura continuità ai rapporti legittimamente instaurati
  • Se il rapporto con la P.A. è nullo o di fatto, le tutele non includono normalmente il reintegro in mansioni direttive né il riconoscimento automatico di indennità previste da contrattazione privatistica; resta il diritto alla retribuzione per il lavoro effettivamente svolto (art. 2126 c.c.) e al relativo computo previdenziale
  • L'applicazione di un CCNL privatistico non può generare diritti permanenti se l'origine contrattuale è invalida per violazione delle regole di accesso al pubblico impiego
  • In situazioni simili è importante verificare la validità formale degli atti di conferimento dell'incarico (atto deliberativo, concorso) e agire tempestivamente: i rapporti protratti di fatto possono dare luogo a tutela economica limitata ma non a stabilizzazione automatica
  • Le eccezioni basate su principi di affidamento o ragioni di equità non prevalgono quando sussiste una nullità consistente del rapporto originario; la possibile protezione rimane di natura risarcitoria o retributiva nei limiti di legge

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