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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20527/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda il pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che era stato concesso per la Malgara Chiari e Forti srl mediante decreto del Ministro del Lavoro del 4 giugno 2015, ma non erogato dalla datrice di lavoro, poi fallita. La questione giuridica centrale è se la lavoratrice dovesse previamente proporre una domanda amministrativa all'INPS prima di agire giudizialmente per ottenere il pagamento diretto di quanto dovutole. La Corte d'appello aveva dichiarato la domanda improponibile per difetto della previa domanda amministrativa, ritenendo insufficiente la richiesta cumulativa presentata da un'organizzazione sindacale senza delega e senza piena identificazione degli interessati. La ricorrente invece ha sostenuto che la prestazione era già stata domandata dall'azienda e concessa con decreto ministeriale, e che l'azione giudiziaria aveva ad oggetto l'adempimento dell'obbligazione di pagamento già sorta a favore del lavoratore (e non il riconoscimento della prestazione), sicché non era necessaria una nuova domanda amministrativa all'INPS.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio generale secondo cui la presentazione della domanda amministrativa è, di regola, condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria nelle materie previdenziali (art. 443 c.p.c.), ma ha escluso che ciò imponga al lavoratore che già vede la prestazione riconosciuta con provvedimento (decreto ministeriale) di dover riproporre una ulteriore domanda amministrativa all'INPS per ottenere il pagamento diretto. Nel caso di specie la domanda amministrativa per l'ammissione all'intervento straordinario era stata regolarmente presentata dal datore di lavoro e la prestazione era stata concessa; la causa azionata dalla lavoratrice mirava all'adempimento di un'obbligazione già sorta. La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione per un nuovo esame, demandando anche la decisione sulle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 443 cod. proc. civ.

    Va inteso nel senso che la presentazione della domanda amministrativa è, in generale, condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria in materia previdenziale; tuttavia, nel caso in cui la prestazione sia già stata concessa con provvedimento amministrativo (es. decreto ministeriale), l'azione del lavoratore per ottenere il pagamento diretto non richiede una nuova domanda amministrativa all'INPS per lo stesso titolo già riconosciuto

  • art. 442 cod. proc. civ.

    Richiamato come contesto normativo delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie; contribuisce al quadro che rende rilevante l'art. 443 c.p.c. quale disciplina delle condizioni di proponibilità

  • L. 23.07.1991 n. 223, art. 1

    "La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento."

    Stabilisce che l'iniziativa per l'ammissione alla CIGS è dell'impresa; la procedura di accesso alla prestazione è pertanto promossa dal datore di lavoro e non dal singolo lavoratore

  • L. 23.07.1991 n. 223, art. 2

    "Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all'articolo 1, comma 2... 6.Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS del trattamento straordinario di integrazione salariale... Restano fermi gli obblighi del datore del lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS."

    Descrive la procedura di concessione (decreto ministeriale) e prevede la possibilità del pagamento diretto da parte dell'INPS in casi di difficoltà finanziarie dell'impresa, confermando che la fase di concessione non è istruita dall'INPS ma da organi ministeriali

  • L. 11.08.1973 n. 533, artt. 7 e 8

    Richiamati nel motivo di censura dalla ricorrente, ma non decisivi nella ricostruzione della Corte; erano invocati per i principi generali sulla proponibilità dell'azione amministrativa/giudiziaria in materia previdenziale

Massime di principio

  • La regola generale: nelle controversie previdenziali l'azione giudiziaria è normalmente proponibile solo dopo l'esaurimento dei procedimenti amministrativi previsti (art. 443 c.p.c.).
  • Eccezione pratica: se la prestazione è già stata regolarmente concessa mediante il procedimento previsto (es. decreto ministeriale che ammette l'impresa alla CIGS), il lavoratore che agisce per ottenere il pagamento diretto sta chiedendo l'adempimento di un'obbligazione già sorta e non il riconoscimento del diritto; in tal caso non è necessario che il lavoratore presenti una nuova domanda amministrativa all'INPS per la stessa prestazione.
  • Quando è richiesta la domanda amministrativa al singolo: se la sussistenza del diritto del singolo lavoratore non è già stata accertata con provvedimento amministrativo (ossia manca una decisione che riconosca la prestazione), il lavoratore dovrà rivolgersi all'ente competente mediante la procedura amministrativa prevista prima di adire il giudice.
  • Rilevanza dell'ente che ha istruito e concesso la prestazione: se la concessione è avvenuta tramite un procedimento in cui l'INPS non era l'organo decisore (es. procedimento promosso dal datore e deciso dal Ministro), non ha senso imporre al lavoratore di ripetere la stessa richiesta amministrativa davanti all'INPS per poter agire giudizialmente.
  • Conoscenza dell'INPS e comportamento dell'ente: la situazione cambia se l'INPS non era a conoscenza della posizione del lavoratore o se la documentazione necessaria per valutare il pagamento diretto mancava; in tali casi l'INPS può avere bisogno di una formale richiesta e della documentazione per valutare l'erogazione.
  • Prassi consigliata in casi simili: verificare innanzitutto se la prestazione è stata già concessa con provvedimento amministrativo; se sì, promuovere l'azione giudiziaria per il pagamento senza necessità di nuova domanda amministrativa all'INPS; se no, esperire previamente il rimedio/amministrativo previsto nei confronti dell'ente competente.

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