Cassazione Civile, Sentenza n. 20529/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava l'addebito INPS di contributi e sanzioni risultanti dal verbale ispettivo dell'INL (13/02/2017), sostenendo che due dipendenti avevano verbalmente esercitato l'opzione per il sistema contributivo nel 2011 e che la datrice di lavoro, a seguito di tale manifestazione, aveva inserito il relativo codice nelle denunce UniEmens; la comunicazione formale all'INPS risulta invece del 30/10/2016. Bautechnik deduceva che la comunicazione datoriale (UniEmens) fosse idonea a rappresentare l'esercizio dell'opzione o, comunque, che la successiva dichiarazione scritta all'INPS avesse efficacia retroattiva (ratifica) rispetto alla comunicazione verbale del 2011. L'INPS contestava, e aveva chiesto la conferma dell'addebito, sostenendo che l'opzione è una manifestazione di volontà del lavoratore diretta all'ente previdenziale e che la comunicazione datoriale non può surrogarla.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Bautechnik. Ha ritenuto che l'opzione ex art. 1, comma 23, legge n. 335/1995 sia un negozio unilaterale recettizio la cui manifestazione di volontà deve essere espressa in forma scritta e indirizzata all'ente previdenziale; pertanto la comunicazione mensile UniEmens effettuata dal datore di lavoro non può sostituire la dichiarazione scritta del lavoratore all'INPS. Ha inoltre escluso che la dichiarazione scritta consegnata all'INPS il 31/10/2016 possa avere efficacia retroattiva rispetto alla data in cui l'azienda aveva iniziato a versare i contributi nel limite del massimale. Per tali ragioni l'addebito di contributi e somme aggiuntive è stato ritenuto legittimo. Spese compensate; principio di diritto enunciato: «La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ex art. 1, comma 23, della legge nr. 335 del 1995, va espressa con dichiarazione scritta, indirizzata dall'interessato all'Ente previdenziale. La comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro non è idonea a surrogare detta manifestazione di volontà».
Norme richiamate
Legge n. 335/1995, art. 1, comma 23
Disciplina l'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema contributivo; la Corte interpreta l'opzione come negozio unilaterale recettizio che deve essere manifestato in forma scritta e diretto all'ente previdenziale (INPS)
Legge n. 335/1995, art. 2, comma 18
«[...] per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile [...], con effetto sui periodi contributivi [...] successivi alla data di esercizio dell'opzione»
Stabilisce il massimale contributivo applicabile a decorrere dalla data di esercizio dell'opzione; la Corte ne ricava che la determinazione del momento dell'esercizio è rilevante ai fini contributivi e non può essere sostituita da annotazioni datoriali non corrispondenti a una dichiarazione scritta del lavoratore indirizzata all'INPS
D.L. 28 settembre 2001, n. 355, art. 2, comma 1 (conv. con L. 27 novembre 2001, n. 417)
«si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo»
Interpretazione autentica che delimita la platea dei lavoratori titolati all'opzione; la Corte la richiama per definire i presupposti soggettivi dell'istituto
Codice civile, artt. 1324 e 1334
Richiamati per la natura dell'opzione come atto unilaterale recettizio (art. 1334) e per i criteri di efficacia delle dichiarazioni di volontà; la Corte ne trae la conseguenza che l'opzione deve essere rivolta al soggetto destinatario (INPS) per produrre effetti
Richiamato nella discussione sulla possibile efficacia ex tunc o sulla ratifica, ma la Corte esclude che una comunicazione successiva all'INPS possa far retroagire gli effetti a data anteriore rispetto all'effettiva ricezione nei rapporti previdenziali
Circolare INPS n. 177/1996
Menionata nei fatti come riferimento per il codice di tributo inserito nelle denunce UniEmens; la Corte afferma però che l'uso del codice UniEmens non surroga la necessaria dichiarazione scritta del lavoratore all'INPS
Massime di principio
- L'opzione per il sistema contributivo è un atto unilaterale recettizio: deve essere espressa in forma scritta e indirizzata all'ente previdenziale (INPS) per produrre effetti nei rapporti previdenziali
- La comunicazione mensile del datore di lavoro (UniEmens) non può sostituire la dichiarazione scritta del lavoratore; annotazioni datoriali non fanno sorgere automaticamente il regime contributivo opzionale
- Una dichiarazione scritta successiva all'ente non può, di per sé, retroagire a sanare comportamenti o versamenti effettuati prima della ricezione senza un chiaro riconoscimento normativo della retroattività
- Il datore di lavoro, se riceve una manifestazione verbale di opzione, dovrebbe acquisire una conferma scritta dal lavoratore e trasmetterla tempestivamente all'INPS per evitare rischi di ricostruzioni ispettive e addebiti contributivi
- Eventuali deleghe o poteri di rappresentanza conferiti dal lavoratore al datore di lavoro per comunicare l'opzione devono risultare documentati e specifici: in mancanza, la mera comunicazione datoriale non è sufficiente
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