Cassazione Civile, Sentenza n. 20490/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti, dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avevano chiesto il pagamento dell'assegno ad personam previsto dall'art. 24, comma 3, del CCNL del Comparto PCM del 17.5.2004 a seguito del passaggio dalla categoria B alla categoria A (progressione verticale), sostenendo il diritto all'integrazione retributiva dalla decorrenza del 25.2.2015. L'Amministrazione convenuta (rappresentata dall'Avvocatura dello Stato) impugnava la pronuncia di merito che aveva riconosciuto tale assegno, deducendo che l'art. 1, commi 458 e 459, della legge n. 147/2013 aveva abrogato le disposizioni che tutelavano la conservazione del trattamento economico nei passaggi di carriera (art. 202 DPR n. 3/1957 e art. 3, commi 57-58, l. n. 537/1993) e che, ratione temporis, la legge prevaleva sulla fonte collettiva, escludendo la possibilità di riconoscere l'assegno previsto dal CCNL.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Avvocatura Generale dello Stato. Ha confermato che l'assegno previsto dall'art. 24, comma 3, del CCNL PCM 2004 è una misura disciplinata dalla contrattazione collettiva nell'ambito della riserva prevista dall'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 e ha una ratio diversa rispetto all'assegno disciplinato dall'art. 202 del DPR n. 3/1957 (e successive integrazioni). Pertanto l'abrogazione operata dall'art. 1, commi 458-459, della legge n. 147/2013 ha riguardato la disciplina dei "passaggi di carriera" regolati dall'art. 202 DPR n. 3/1957 e dalle relative norme, ma non ha esteso i suoi effetti alla previsione contrattuale sull'assegno riassorbibile per le progressioni verticali. Di conseguenza è stato confermato il diritto delle ricorrenti all'assegno ad personam dal 25.2.2015 fino al riassorbimento e la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento degli importi; in Cassazione le spese sono compensate.
Norme richiamate
Art. 24, comma 3, CCNL Comparto PCM 17.5.2004
3.Nel caso di passaggio tra le aree, al dipendente viene attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il profilo di assunzione, conseguito attraverso la selezione, ai sensi dell'art. 21, comma 4 (accesso all'esterno). Qualora il trattamento economico in godimento, corrispondente alla fascia retributiva di appartenenza, risulti superiore all'iniziale, il dipendente conserva il trattamento più favorevole, mediante assegno ad personam, che, solo limitatamente a tale parte, continua a gravare sul fondo ed è riassorbibile con l'acquisizione delle successive fasce retributive nel profilo di nuovo inquadramento
La Corte ha ritenuto che si tratta di una previsione negoziale rientrante nella riserva di contrattazione dell'art. 45 d.lgs. 165/2001, finalizzata a compensare specifiche incongruenze retributive interne al comparto e a incentivare la partecipazione alle progressioni verticali; l'assegno è riassorbibile e ha ratio distinta rispetto agli assegni previsti da norme statali abrogate.
Art. 202 DPR 10 gennaio 1957, n. 3
Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo il riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica
Era norma statale generale sui "passaggi di carriera" che vietava la reformatio in pejus; l'art. 202 è stato considerato dalla Corte come disciplina diversa per fattispecie non coincidenti con la progressione verticale regolata dal CCNL e, per questa ragione, la sua abrogazione non si estende automaticamente alla normativa contrattuale.
Art. 3, commi 57 e 58, legge 24 dicembre 1993, n. 537
Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico ... al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza ... Il comma 58: "L'assegno pensionabile di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse e continuative..."
Integrava per i dipendenti statali la disciplina dell'art. 202 attribuendo un assegno non riassorbibile; tale disciplina è stata espressamente abrogata dall'art. 1, commi 458-459 della legge n. 147/2013.
Art. 1, commi 458 e 459, legge 11 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)
458. L'articolo 202 del testo unico ... n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. 459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ...
La Corte ha interpretato il comma 458 come composto da due parti: la prima abroga le norme sugli assegni per i passaggi di carriera (art. 202 e art. 3, commi 57-58 l. 537/1993); la seconda introduce una regola specifica per il rientro nei ruoli dopo la cessazione di incarichi esterni, fissando un trattamento equiparato al collega di pari anzianità. Tale seconda parte non riguarda le progressioni verticali contrattuali e non ha prodotto la soppressione delle previsioni collettive.
Art. 45 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Prevede la riserva di competenza alla contrattazione collettiva per la determinazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici. La Corte lo ha ritenuto decisivo per affermare la legittimità e l'autonomia della disciplina contrattuale sull'assegno per progressioni verticali.
Art. 2 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (richiamato nel ricorso)
Richiamato dall'Amministrazione per sostenere il primato della legge sulla contrattazione; la Corte tuttavia ha escluso che tale principio potesse impedire l'applicazione della specifica previsione contrattuale, alla luce della diversa natura e ratio delle disposizioni contrattuali rispetto a quelle statali abrogate.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 9/2022 (giurisprudenza)
Richiamata dalla Corte come riferimento interpretativo: distingue i "passaggi di carriera" disciplinati dall'art. 202 DPR e le progressioni verticali contrattuali; chiarisce che l'art. 1, comma 458, l. 147/2013 ha natura composita e non si applica alle progressioni verticali regolate dalla contrattazione.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra "passaggi di carriera" (ruolo/qualifica secondo normativa pubblicistica storica) e "progressioni verticali" disciplinate dalla contrattazione: le prime erano regolate dall'art. 202 DPR e successive norme statali, le seconde rientrano nella riserva negoziale ex art. 45 d.lgs. 165/2001.
- Un'abrogazione legislativa di norme statali non incide automaticamente sulle previsioni di fonte collettiva quando la ratio e l'ambito applicativo delle due discipline sono differenti; occorre verificare il testo e l'intento del legislatore.
- Per valutare la sussistenza del diritto a assegni conservativi o integrativi è decisivo verificare la natura dell'istituto (riassorbibile vs non riassorbibile) e la fonte che lo ha previsto (statuto vs contratto collettivo).
- In caso di contrasto apparente tra legge e contratto collettivo, il giudice esamina la portata della riserva di contrattazione (art. 45 d.lgs. 165/2001) e la possibile stretta interpretazione delle norme derogatorie della riserva stessa.
- La giurisprudenza di legittimità e le pronunce di organi collegiali (es. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato) sono strumenti interpretativi fondamentali per stabilire se una norma legislativa abbia effettivamente abrogato o alterato discipline contrattuali.
- Nelle controversie retributive derivanti da evoluzioni di inquadramento è importante contestualizzare la misura nel quadro dell'ordinamento vigente alla data dell'effetto giuridico (decorrenza, stipula contratti, riformulazione graduatorie) per stabilire la fonte applicabile.
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