Cassazione Penale, Ordinanza n. 31028/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto come furto pluriaggravato invece che furto in abitazione e aveva rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio, ma, su appello del pubblico ministero, gli aveva applicato la misura di sicurezza della colonia agricola per un anno a seguito della dichiarazione di abitualità. Il ricorso censurava l'applicazione della misura di sicurezza, ma in modo ritenuto dalla Corte generico e disordinato: non veniva dedotta specificamente la mancanza del giudizio di pericolosità sociale e, invece, si contestava la durata della misura, che la Corte reputa comunque inferiore al minimo di due anni previsto dall'art. 217 c.p. per i delinquenti abituali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano generiche e manifestamente infondate, perché non colpivano in modo specifico la ratio della decisione impugnata, cioè il giudizio di abitualità e pericolosità sociale, ma solo la durata della misura di sicurezza, che risultava comunque conforme al limite minimo normativo indicato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
per i delinquenti abituali la misura di sicurezza della colonia agricola è prevista con durata non inferiore a due anni; la censura sulla durata, nel caso concreto, non coglie la reale ragione della decisione
come modificato ex l. 23 giugno 2017, n. 103
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende
richiamata come legge di modifica dell'art. 616 c.p.p.
Corte cost. 13/6/2000 n. 186
richiamata per il criterio equitativo di determinazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colposa
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro l'applicazione di una misura di sicurezza è necessario censurare in modo specifico la motivazione decisiva della sentenza impugnata; doglianze generiche o disordinate non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
- La contestazione della sola durata della misura di sicurezza è irrilevante se non si confronta con il presupposto della misura stessa, cioè il giudizio di abitualità e pericolosità sociale posto a base della decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, che può essere liquidata in via equitativa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per censure manifestamente infondate, la parte ricorrente è considerata in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
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