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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32618/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impetrazione della sentenza di appello che aveva riqualificato il reato originariamente contestato (falso ideologico in concorso, art. 479 c.p.) nella fattispecie di falsità materiale commessa dal privato (artt. 476-482 c.p.), con censure per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, errata qualificazione giuridica (anche prospettando l'applicabilità dell'art. 485 c.p. depenalizzato), travisamento della prova (in relazione alla disponibilità del timbro postale) e doglianza sulla decorrenza del termine di prescrizione (sostenendo la retrodatazione al 14/03/2012 anziché una data prossima al sequestro del 30/09/2015).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che la riqualificazione operata dalla Corte d'appello non ha violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza e che la falsità riguardava l'apposizione della data tramite timbro postale (non si applica l'art. 485 c.p.). Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla prescrizione: essendovi incertezza sul "tempus commissi delicti" il dies a quo è stato fissato al primo giorno del mese indicato (1 settembre 2015) in favore del reo; non essendovi state sospensioni, il termine prescrizionale è decorso (scaduto il 1 marzo 2023). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    Norma riferita al reato di falso ideologico; la Corte ha rilevato che tale fattispecie era stata inizialmente contestata ma, per mancanza di prova del concorso di un pubblico ufficiale, la vicenda è stata riqualificata in termini di falsità materiale del privato.

  • artt. 476-482 cod. pen.

    Norme relative alla falsità materiale commessa dal privato; la Corte d'appello ha ritenuto applicabile tale fattispecie all'apposizione del timbro postale e la Cassazione ha ritenuto legittima la riqualificazione purché non abbia pregiudicato il diritto di difesa.

  • art. 485 cod. pen.

    Norma sulla depenalizzazione di alcune falsità in atti privati; la Corte ha escluso la sua applicabilità perché la falsità riguarda l'apposizione della data mediante timbro postale e non la natura sostanziale dell'atto privatistico stesso.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure del ricorrente circa vizi motivazionali e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto queste doglianze infondate e configurabili come una rivalutazione critica delle prove non consentita in sede di legittimità.

  • art. 531, comma 2, cod. proc. pen.

    Ai fini della prescrizione, in caso di incertezza circa il "tempus commissi delicti" il termine di prescrizione deve essere computato a favore dell'imputato; la Corte lo ha applicato retrodatando il dies a quo al primo giorno del mese indicato.

  • art. 159 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle sospensioni del termine prescrizionale; la Corte ha rilevato che non sono state rilevate sospensioni ex art. 159 e quindi il termine è decorso regolarmente.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Citato nella parte iniziale per spiegare il principio secondo cui il giudice d'appello ha limiti nell'operare su talune cause di non punibilità; la Corte ricorda la giurisprudenza delle Sezioni Unite in proposito.

Massime di principio

  • La riqualificazione della fattispecie in sede di merito è ammessa se non determina un radicale mutamento del fatto tale da pregiudicare il diritto di difesa: non basta un confronto letterale tra atto di accusa e sentenza, rileva l'effettiva possibilità di difesa dell'imputato.
  • Quando la qualificazione del reato cambia per carenza di prova su elementi originariamente contestati (es. concorso di pubblico ufficiale), il giudice può applicare la fattispecie meno grave più coerente con le risultanze processuali.
  • La distinzione tra falsità dell'atto privatistico depenalizzata (art. 485 c.p.) e falsificazione materiale della data/attestazione (artt. 476 e ss.) dipende dalla natura della falsità: se è nella data certificata con un timbro postale, può sussistere falsità materiale anche se l'atto è privatistico.
  • In tema di prescrizione, se il momento preciso della consumazione è incerto si applica il principio 'favor rei': il dies a quo va fissato al primo giorno del mese o dell'anno indicato dall'imputazione, con conseguente decorrenza più favorevole all'imputato.
  • Se la prescrizione matura dopo una sentenza di appello, la Cassazione può annullare la sentenza per estinzione del reato senza rinvio quando risulti pacifico che il termine è decorso; il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione ove sia manifestamente sussistente.
  • Le doglianze che implicano una rivalutazione critica del materiale probatorio o un diverso apprezzamento delle prove sono tendenzialmente inammissibili in sede di cassazione se non riguardano vizi di motivazione o travisamento specificamente dimostrati.

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