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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13036/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due soggetti agirono contro la banca chiedendone la condanna ex art. 2049 c.c. al risarcimento dei danni, assumendo di avere consegnato a un dipendente addetto alla raccolta del risparmio una somma di denaro per l’acquisto di prodotti finanziari suggeriti dallo stesso, operazione che però non sarebbe stata mai eseguita. La banca eccepì, tra l’altro, la prescrizione e negò la fondatezza della domanda; fu chiamato in causa anche il dipendente. Il tribunale respinse la domanda ritenendo maturata la prescrizione. In appello, dichiarato inammissibile il gravame ex art. 348-bis c.p.c., la corte territoriale confermò la decisione di primo grado, ritenendo la natura aquiliana della pretesa e l’intervenuta prescrizione. In cassazione i ricorrenti dedussero: violazione degli artt. 331 e 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del dipendente chiamato in causa; violazione degli artt. 2947, commi 1, 2 e 3, e 2935 c.c. per errata decorrenza della prescrizione, che avrebbero dovuto far decorrere dal momento di conoscenza del nesso tra il fatto del dipendente e il rapporto di lavoro, o comunque dal passaggio in giudicato di una sentenza di patteggiamento resa in altro procedimento penale; travisamento della prova in relazione a tale sentenza penale; violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 1218 c.c., sostenendo che la responsabilità della banca fosse contrattuale da contatto sociale e non extracontrattuale, con conseguente prescrizione decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla prescrizione perché non coglievano la ratio decidendi del tribunale, che aveva escluso la rilevanza della sentenza di patteggiamento per mancata dimostrazione della sua riferibilità ai fatti di causa, e perché i ricorrenti non avevano rispettato gli oneri di autosufficienza e specificità nella riproduzione degli atti richiamati. È stata dichiarata inammissibile anche la censura sulla qualificazione contrattuale della responsabilità, poiché la questione non risultava trattata nei precedenti gradi e non era stata adeguatamente allegata la sua tempestiva deduzione. Infine, è stato respinto il motivo sul mancato ordine di integrazione del contraddittorio verso il dipendente, ritenendosi corretta la scelta della corte d’appello di non disporla in presenza di un appello già ritenuto prima facie inammissibile, per evitare attività processuali superflue. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    richiamato come titolo di responsabilità invocato dagli attori per il fatto del dipendente; la Corte non ne affronta il merito, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 2947, commi 1, 2 e 3, c.c.

    la decorrenza della prescrizione non può essere spostata automaticamente al passaggio in giudicato di una sentenza penale se non sia dimostrata l’identità dei fatti illeciti tra processo penale e causa civile.

  • art. 2935 c.c.

    invocato dai ricorrenti per collegare la decorrenza della prescrizione alla concreta conoscenza del danno e del nesso causale; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 331 c.p.c.

    l’integrazione del contraddittorio verso il dipendente chiamato in causa non è necessaria quando l’appello è già dichiarato prima facie inammissibile e l’adempimento comporterebbe un inutile aggravio processuale.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato in relazione al litisconsorzio; la Corte esclude il vizio denunciato perché non sussisteva la necessità di integrare il contraddittorio in quella fase.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione usata per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 6, c.p.c.

    le censure fondate su documenti non riprodotti o non specificamente localizzati nel ricorso sono inammissibili.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il motivo che contrasta con un principio di diritto consolidato correttamente applicato dal giudice di merito.

  • art. 348-bis c.p.c.

    l’ordinanza di inammissibilità dell’appello è ricorribile per cassazione solo per vizi propri o vizi processuali.

  • art. 348-ter, comma 3, c.p.c.

    nel caso di ordinanza ex art. 348-bis, il ricorso per cassazione si propone avverso la sentenza di primo grado, salvo i casi di vizi propri dell’ordinanza.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deve indicare espressamente i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis per dimostrare l’assenza di giudicato interno.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve riportare e localizzare con precisione atti e documenti su cui fonda le censure.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di declaratoria di inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 175 c.p.c.

    richiamato per il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e garantire la ragionevole durata del processo.

  • art. 127 c.p.c.

    richiamato in relazione alla direzione del processo e al principio di ragionevole durata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di primo grado, dopo ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non con una diversa ricostruzione dei fatti o della motivazione che non sia quella effettivamente posta a base della decisione.
  • La prescrizione del diritto al risarcimento fondato su illecito penale o connesso a procedimento penale può decorrere dal passaggio in giudicato della decisione penale solo se sia dimostrata l’identità tra i fatti oggetto del processo penale e quelli dedotti in sede civile.
  • In cassazione sono inammissibili le censure fondate su documenti o atti non riprodotti con precisione nel ricorso e non adeguatamente localizzati nel fascicolo, perché la Corte deve poter verificare direttamente il contenuto dell’atto richiamato.
  • Non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione questioni di merito o di diritto che non risultino già introdotte nel giudizio precedente e comprese nel thema decidendum dei gradi di merito.
  • Quando l’appello è stato dichiarato prima facie inammissibile, il giudice può evitare l’integrazione del contraddittorio verso il terzo chiamato in causa se tale adempimento sarebbe meramente superfluo e contrario alla ragionevole durata del processo.
  • La censura di travisamento della prova è inammissibile se, in realtà, mira a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, anziché un vero errore di percezione del contenuto della prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLitisconsorzio necessarioPrescrizione
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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