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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28722/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Nel corso dell'anno di imposta 2009 un avvocato aveva svolto attività di recupero crediti per numerosi clienti contro una società debitrice, mediante procedure di pignoramento presso terzi sul conto corrente della società presso Poste Italiane. Le somme assegnate dal giudice dell'esecuzione venivano accreditate sul conto del professionista e poi da questi girate ai clienti, trattenendo solo una parte quale compenso professionale. A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio contestava la sottrazione a tassazione di compensi per complessivi euro 259.361, emettendo avviso di accertamento per IRPEF e IVA e irrogando sanzioni. Il contribuente impugnava l'atto sostenendo, da un lato, la nullità per mancata risposta dell'Ufficio alle memorie difensive presentate ex art. 12 L. 212/2000 e, dall'altro, l'illegittimità della pretesa impositiva perché molte somme non avevano natura reddituale, essendo costituite da importi da riversare ai clienti o da partite non imponibili; in via subordinata chiedeva la rideterminazione del reddito in relazione alle ritenute subite e l'applicazione dello jus superveniens sulle sanzioni. La CTR accoglieva solo la domanda sulle sanzioni e confermava per il resto la pretesa fiscale. In cassazione il contribuente deduceva violazione dell'art. 12 L. 212/2000, del principio del contraddittorio endoprocedimentale, degli artt. 41 della Carta e 1 L. 241/1990, nonché violazione degli artt. 53 Cost. e 1 TUIR per avere ritenuto imponibili somme asseritamente non reddituali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'Amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di confutare analiticamente nelle motivazioni dell'avviso tutte le osservazioni contenute nelle memorie del contribuente, essendo sufficiente che l'atto consenta di comprendere la pretesa e dia conto, anche implicitamente o per argomenti incompatibili, della valutazione svolta. Ha inoltre escluso che, nel caso concreto, l'Ufficio avesse omesso del tutto di considerare le difese, poiché aveva motivato sull'infondatezza della deduzione relativa allo scorporo dell'IVA e sulla mancanza di prova del corretto riscontro delle operazioni in conto corrente nella determinazione del reddito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, operazione non consentita in cassazione, e inoltre non specificava in modo puntuale quali fatti fossero stati erroneamente considerati o trascurati dal giudice di appello. La soccombenza ha comportato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, L. 27 luglio 2000, n. 212

    il contribuente può presentare memorie nel procedimento di verifica, ma la loro mancata confutazione analitica nell'avviso di accertamento non comporta di per sé nullità dell'atto; è sufficiente che l'Ufficio abbia valutato le difese e l'atto sia motivato in modo da rendere comprensibile la pretesa

  • art. 41, par. 2, lett. a), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come parametro del contraddittorio amministrativo, ma non ritenuto violato nel caso concreto

  • art. 1, L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato in tema di principi dell'azione amministrativa, senza esito favorevole al ricorrente

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma la doglianza è stata ritenuta infondata/inammissibile nella sostanza

  • art. 53 Cost.

    richiamato per sostenere la natura non reddituale di alcune somme, ma la censura non ha superato il vaglio di legittimità

  • art. 1 TUIR

    invocato in relazione al concetto di reddito imponibile, ma la Corte non ha accolto la censura

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento è validamente motivato quando pone il contribuente in condizione di conoscere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente; non è necessario che l'Ufficio replichi analiticamente, punto per punto, a tutte le osservazioni formulate dal contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale.
  • La mancata esplicita menzione nell'avviso delle memorie presentate dal contribuente non determina nullità dell'atto, salvo che la legge preveda espressamente tale sanzione o che l'omissione comporti una lesione concreta di specifiche garanzie difensive.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti; la Corte di cassazione controlla solo la tenuta logico-giuridica della motivazione e il rispetto delle regole di diritto nella valutazione della prova.
  • La censura di violazione di legge deve indicare in modo puntuale quali fatti siano stati considerati o trascurati dal giudice di merito e in che cosa consista l'errore di sussunzione; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • In tema di determinazione del reddito professionale, il contribuente che contesti la tassazione di somme incassate sul proprio conto deve fornire prova specifica della loro diversa destinazione o della loro non imponibilità; in mancanza, l'Amministrazione può considerarle nella base imponibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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