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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16593/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di una donna non coniugata e senza figli, deceduta nel 2010, che aveva lasciato un testamento olografo contenente un legato avente ad oggetto un terreno in favore del fratello. Poiché al momento dell’apertura della successione i beni risultavano non più appartenenti alla testatrice, gli eredi del legatario hanno agito per ottenere lo scioglimento dell’asse e l’adempimento del legato, chiedendo che gli eredi onerati acquistassero i terreni da terzi e li trasferissero loro, ovvero che corrispondessero il relativo controvalore. In primo grado la domanda sul legato era stata rigettata per difetto di prova e per la mancata produzione del fascicolo; in appello, invece, il legato era stato ritenuto valido sulla base della consapevolezza della testatrice dell’altruità dei beni, desunta dalla precedente alienazione, e gli eredi onerati erano stati condannati ad acquistare i terreni oppure a pagarne il "giusto prezzo". In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione dell’art. 651 c.c., sostenendo che la consapevolezza dell’altruità del bene dovesse risultare dal testamento o da altra dichiarazione scritta coeva o comunque proveniente dal testatore, e non da atti di vendita anteriori; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale considerato che i terreni erano stati nel frattempo edificati, frazionati e divisi, con asserita impossibilità di esecuzione del legato; (3) violazione degli artt. 651 e 662 c.c., per avere posto l’intero obbligo di procurare i beni a carico dei soli ricorrenti, anziché di tutti i coeredi in proporzione alle quote; (4) ulteriori censure sulla valutazione tecnica e sulla motivazione della stima del bene, nonché sulla determinazione del prezzo al momento dell’apertura della successione anziché a quello dell’adempimento. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, ha dichiarato inammissibile il secondo per difetto dei requisiti di specificità del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., e ha accolto il sesto motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio perché il "giusto prezzo" del bene sostitutivo del legato fosse determinato al momento della liquidazione/adempimento e non alla data di apertura della successione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il sesto motivo di ricorso, relativo al criterio di determinazione del "giusto prezzo" del legato di cosa altrui; ha respinto il primo, il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbite le restanti censure. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel legato di cosa altrui conosciuto come tale dal testatore, l’obbligo dell’onerato di acquistare il bene e trasferirlo al legatario è sostituibile, a facoltà dell’onerato, dal pagamento del giusto prezzo; tale prezzo, però, essendo prezzo sostitutivo della cosa e non somma dovuta ab origine, deve essere determinato con riferimento al momento della liquidazione e non a quello dell’apertura della successione.

Norme richiamate

  • art. 651 c.c.

    Nel legato di cosa altrui la nullità è esclusa se dal testamento o da altra dichiarazione scritta del testatore risulta che egli sapeva che la cosa legata apparteneva ad altri; in tal caso l’onerato deve acquistare la cosa e trasferirla al legatario, potendo in alternativa pagare il giusto prezzo. La Corte ha precisato che la prova scritta della consapevolezza non deve necessariamente essere coeva al testamento e che il prezzo sostitutivo va determinato al momento della liquidazione.

  • art. 662 c.c.

    Richiamato per chiarire che il prelegato grava sull’intera eredità e non solo sulle quote dei coeredi non beneficiari.

  • art. 661 c.c.

    Il prelegato è a carico dell’intera eredità ed è considerato come legato per l’intero ammontare; il beneficiario riceve l’intera prestazione, ma il suo peso successorio è poi regolato in sede divisionale.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalle parti ricorrenti per contestare la valutazione delle prove e della consulenza tecnica; la censura non è stata accolta nei termini prospettati.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per dedurre vizio di motivazione apparente sulla stima del bene; la censura non ha inciso sull’esito finale perché assorbita o comunque non accolta.

  • art. 169 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento del primo giudice in relazione alla mancata produzione del fascicolo di parte; la questione non è stata decisiva in cassazione.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte lo richiama, insieme all’art. 366 c.p.c., per ribadire i requisiti di specificità del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, nonché il come e il quando esso sia stato discusso nel processo.

  • art. 1318 c.c.

    Richiamato in via sistematica per confermare che l’indivisibilità della prestazione opera anche verso gli eredi del debitore.

Massime di principio

  • Nel legato di cosa altrui, la prova della consapevolezza del testatore che il bene apparteneva ad altri può risultare anche da una dichiarazione scritta anteriore al testamento, purché non emerga un mutamento della situazione giuridica del bene o della conoscenza del testatore.
  • La precedente alienazione del bene da parte del testatore può costituire prova scritta idonea a dimostrare la consapevolezza dell’altruità della cosa legata; il mero decorso del tempo non basta, da solo, a far presumere un errore del disponente sulla persistente titolarità del bene.
  • Una volta validamente disposto un legato di cosa altrui consapevolmente tale, la volontà di obbligare l’onerato ad acquistare il bene e trasferirlo al legatario è implicita nella disposizione stessa.
  • Nel prelegato, l’onere grava sull’intera eredità e il beneficiario ha diritto all’intera prestazione, fermo restando che, in sede di divisione, la sua quota ereditaria deve essere calcolata tenendo conto del valore del legato.
  • Se la prestazione dovuta dagli eredi è indivisibile, ciascun coerede può essere tenuto all’adempimento per l’intero, con successiva regolazione dei rapporti interni in sede divisoria.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività, non essendo sufficiente un generico richiamo a risultanze istruttorie.
  • Nel legato di cosa altrui, il "giusto prezzo" sostitutivo della cosa deve essere determinato con riferimento al momento della liquidazione/adempimento e non alla data di apertura della successione, perché il prezzo è sostitutivo del bene e non un debito di valuta sorto originariamente in denaro.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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