Cassazione Civile, Ordinanza n. 33420/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria e delle cartelle esattoriali presupposte. La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado favorevole al contribuente, aveva accolto l’appello dell’ente della riscossione. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: (1) ha dedotto violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c. e dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la costituzione in giudizio della concessionaria fosse invalida per difetto di regolare mandato alle liti e di potere rappresentativo del soggetto che aveva rilasciato la procura; (2) ha dedotto violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che il giudice d’appello avesse ammesso la produzione documentale dell’appellante, rimasta contumace in primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la procura alle liti in appello risultava conferita da un soggetto indicato come Direttore Regionale Lazio in virtù di una procura speciale notarile: dunque la legittimazione processuale derivava da un valido titolo, non dalla delega ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973; non era stato inoltre dedotto il mancato deposito dell’atto notarile abilitante. È stato rigettato anche il secondo motivo, poiché nel processo tributario l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione in appello di documenti anche preesistenti al giudizio di primo grado e anche se la parte era rimasta contumace. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
ex art. 86 cod. proc. civ.
consente alla parte di stare in giudizio personalmente, nel caso richiamato dal ricorrente per la propria difesa in proprio.
artt. 82 e 83 cod. proc. civ.
richiamato dal ricorrente per contestare la validità della costituzione in giudizio della controparte, ma la censura è stata disattesa.
artt. 82 e 83 cod. proc. civ.
richiamato dal ricorrente in tema di procura alle liti; la Corte ha ritenuto valida la procura conferita da soggetto munito di potere.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 42 d.P.R. 29/9/1973, n. 600
la doglianza fondata su tale norma è stata esclusa perché la procura non proveniva da un delegato ex art. 42, ma da soggetto che aveva dimostrato la propria legittimazione tramite procura notarile.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per contestare l’ammissibilità della produzione documentale in appello, ma la Corte ha richiamato l’art. 58, comma 2, come norma che consente tali produzioni.
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario consente la produzione in appello di documenti anche preesistenti al primo grado e anche se la parte era rimasta contumace.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002
è stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la procura alle liti è valida se conferita da un soggetto che dimostri la propria legittimazione rappresentativa con idoneo titolo; la contestazione non può fondarsi solo sulla diversa qualifica astrattamente evocata dalla controparte, se risulta allegata una procura speciale notarile che abiliti il sottoscrittore.
- La censura relativa al difetto di rappresentanza processuale non è accoglibile quando non venga specificamente dedotto e censurato il mancato deposito dell’atto che conferisce il potere rappresentativo, se tale atto è richiamato nella procura o nell’atto di gravame.
- Nel processo tributario l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 consente in appello la produzione di documenti anche se già esistenti in primo grado e anche quando la parte che li produce sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado.
- La preclusione di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 non impedisce, di per sé, la produzione documentale in appello nei limiti consentiti dall’art. 58, comma 2, del medesimo decreto.
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