Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 699/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione VII, 21 agosto 2023, n. 4803, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202309150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VII, che ha annullato la nota comunale di conferma della legittimità della SCIA relativa alla realizzazione di una tettoia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha appellato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso del proprietario di un immobile vicino e annullato la nota comunale con cui era stata confermata la legittimità delle opere realizzate sulla base di una SCIA. Il primo motivo d’appello deduceva l’originaria carenza di legittimazione e di interesse ad agire del ricorrente di primo grado, nonché error in procedendo, violazione dell’art. 100 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c., carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Il secondo motivo contestava la qualificazione edilizia dell’intervento e denunciava l’errata interpretazione e applicazione degli artt. 3, 10, 22, 23 e 37 d.P.R. 380/2001, delle norme tecniche di attuazione del PRG e del regolamento edilizio comunale. Secondo l’appellante, la tettoia avrebbe natura pertinenziale o sarebbe comunque riconducibile al restauro e risanamento conservativo, non determinando nuova volumetria e risultando assentibile mediante SCIA. La vicenda riguardava una tettoia di circa 22 mq, aperta su tre lati, appoggiata su un muro di contenimento, con pavimentazione, barbecue, lavello, piano di preparazione dei cibi, impianti idrico-fognario ed elettrico e scarico delle acque meteoriche. Il vicino aveva inoltre contestato opere difformi, consistenti nella posa di rete elettrosaldata nel massetto e nella realizzazione di tubazioni e pozzetti, presentando diffide affinché il Comune esercitasse i poteri inibitori, sospensivi e ripristinatori e annullasse in autotutela l’autorizzazione paesaggistica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello. Ha confermato la sussistenza dell’interesse ad agire del proprietario vicino, ritenendo sufficiente, nel caso concreto, la dimostrata visibilità dell’opera dalla sua abitazione e l’incidenza della tettoia sul panorama del Golfo di Napoli, della penisola Sorrentina e del Vesuvio. Quanto al merito edilizio, ha condiviso la qualificazione del TAR, escludendo la natura pertinenziale dell’opera. La pertinenza urbanistica richiede infatti un’opera di modesta entità, accessoria a quella principale e priva di autonoma funzionalità e valore di mercato. La tettoia, per dimensioni, caratteristiche costruttive e dotazione impiantistica, non era modesta né meramente accessoria: copriva circa 22 mq, era stabilmente collegata al suolo o a un muro di contenimento, disponeva di barbecue e lavello ed era dotata di impianti idrico-fognario ed elettrico. Tali elementi evidenziavano la stabile destinazione alla permanenza delle persone e l’assenza di precarietà. L’opera doveva quindi essere qualificata come nuova costruzione, non come pertinenza né come intervento di restauro o risanamento conservativo assentibile mediante SCIA. L’appellante è stata condannata al pagamento di 3.500 euro, oltre accessori, in favore dell’appellato; le spese sono state compensate nei confronti del Comune di Massa Lubrense.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dall’appellante per sostenere la carenza di interesse ad agire del ricorrente di primo grado; il Consiglio di Stato ha invece ritenuto sussistente l’interesse al ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo d’appello per denunciare un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il motivo è stato ritenuto infondato nel quadro del rigetto dell’appello.

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    Richiamato per la qualificazione dell’intervento edilizio; la tettoia è stata ritenuta riconducibile alla nuova costruzione e non al restauro o risanamento conservativo.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    Richiamato nel motivo relativo al regime edilizio applicabile; il giudice ha escluso che l’opera potesse essere assentita come intervento minore mediante SCIA.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dall’appellante per sostenere l’assoggettabilità dell’intervento a SCIA; la qualificazione dell’opera come nuova costruzione ha escluso tale impostazione.

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dall’appellante in relazione al regime della SCIA; il giudice ha ritenuto non applicabile tale regime alla tettoia oggetto di causa.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Richiamato nel motivo d’appello concernente la disciplina edilizia dell’intervento; il motivo è stato respinto in ragione della qualificazione dell’opera come nuova costruzione.

Massime di principio

  • L’interesse ad agire del proprietario di un immobile vicino può essere riconosciuto quando l’opera edilizia contestata è visibile dalla sua abitazione e incide concretamente sulla visuale o sul panorama di cui egli gode; tale pregiudizio è sufficiente a fondare l’utilità dell’azione di annullamento e del conseguente effetto ripristinatorio.
  • La pertinenza urbanistica ha contenuto più ristretto della pertinenza civilistica e ricorre soltanto per opere di modesta entità, accessorie rispetto all’edificio principale e prive di autonoma funzionalità e di autonomo valore di mercato.
  • Una tettoia costituisce nuova costruzione quando, pur essendo aperta su più lati, presenta caratteristiche di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo o a un corpo di fabbrica, soprattutto se destinata a coprire una superficie non modesta e dotata di impianti e accessori idonei alla stabile permanenza delle persone.
  • La presenza di pavimentazione, impianti idrico-fognari ed elettrici, scarichi e attrezzature per la preparazione e cottura dei cibi costituisce elemento rilevante per escludere la precarietà e la natura meramente pertinenziale di una tettoia.
  • Un’opera edilizia che crea una superficie coperta stabile e autonomamente funzionale non può essere qualificata come intervento di restauro o risanamento conservativo né essere assentita mediante SCIA sulla sola base dell’assenza di nuova volumetria.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.