Cassazione Penale, Ordinanza n. 00672/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era manifestamente infondato e, in ogni caso, carente di interesse ex art. 568, comma 4, c.p.p. La sentenza impugnata, che aveva confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 610 c.p., è rimasta quindi ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 3 luglio 2024, che aveva confermato la condanna per tentata violenza privata. Il ricorso era articolato in un solo motivo: si censurava la mancata riqualificazione del fatto nella diversa ipotesi di minaccia. La difesa sosteneva, in sostanza, che la condotta dovesse essere sussunta nell'art. 612 c.p. e non nell'art. 610 c.p. in relazione al tentativo. La Corte di cassazione ha rilevato che la condotta minatoria era stata correttamente valorizzata come posta in essere per coartare la libertà di autodeterminazione della persona offesa; inoltre, ha ritenuto che il motivo fosse comunque privo di interesse, poiché la pena inflitta rientrava nei limiti edittali del reato di minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, c.p., aggravato ai sensi dell'art. 339 c.p., fattispecie che la Corte ha indicato come unica configurabile nel caso, essendo stata la minaccia commessa con un martello, qualificato come arma impropria.
Norme richiamate
Richiamati come base della condanna confermata in appello per il tentativo di violenza privata.
Invocato dal ricorrente per ottenere la riqualificazione del fatto; la Corte ritiene che, nel caso concreto, la condotta sarebbe comunque sussumibile nella minaccia aggravata.
Indicato come fattispecie astrattamente e concretamente configurabile, con pena compatibile con quella irrogata.
Richiamato per l'aggravante derivante dall'uso di un martello, considerato arma impropria.
Il motivo è stato ritenuto privo di interesse, poiché la riqualificazione prospettata non avrebbe inciso sul trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- La richiesta di riqualificazione del fatto in una diversa fattispecie penale è inammissibile quando non vi sia un concreto interesse della parte, in particolare se la pena applicata resta comunque compresa nei limiti edittali del reato prospettato in via alternativa.
- Ai fini della qualificazione tra minaccia e violenza privata, rileva la finalità della condotta: se l'azione minatoria è diretta a coartare la libertà di autodeterminazione della persona offesa, la diversa etichetta formale invocata dalla difesa non impone di per sé la riqualificazione.
- L'uso di un oggetto idoneo a offendere può integrare l'aggravante prevista per la minaccia commessa con arma impropria, con conseguente incidenza sul trattamento sanzionatorio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è manifestamente infondato e manca del necessario interesse processuale a ottenere la diversa qualificazione giuridica del fatto.
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