Cassazione Penale, Sentenza n. 13615/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il reato ascritto ex art. 481 c.p. per avere attestato falsamente, mediante presentazione telematica del modello DOCFA, di essere stata delegata dalla proprietaria "Valex Immobiliare s.r.l." a richiedere l'accorpamento di due unità immobiliari in Roma. In Cassazione la Sabbatini ha impugnato la conferma della condanna sostenendo: carenza di motivazione del giudice di merito rispetto al compendio probatorio e alla documentazione prodotta; illegittima mancata acquisizione del documento DOCFA e mancata rinnovazione dell'istruttoria per escutere la testimone Moretti; di essere stata ingannata da Moretti che avrebbe falsificato il materiale; mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (in parte dichiarandolo inammissibile e in parte ritenendolo infondato). Ha confermato la correttezza della valutazione di merito sulla responsabilità penale della Sabbatini, ritenendo non consentita in sede di legittimità una rivalutazione del compendio probatorio. Ha ritenuto legittima la motivazione della corte territoriale che ha evidenziato contraddizioni nella difesa (due versioni incompatibili), l'irrilevanza della produzione tardiva del documento DOCFA in sede di appello e l'insussistenza dei presupposti per disporre integrazioni istruttorie ai sensi dell'art. 603 c.p.p. Ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis per la gravità del fatto e i danni alla parte civile (provvisionale 12.000 euro) e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche sulla base della gravità del fatto e dell'intensità del dolo. Conseguentemente ha confermato la condanna e ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di costituzione e difesa della parte civile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma penale richiamata per la fattispecie di falsità contestata: la Corte conferma che l'attestazione falsa circa la delega nella compilazione e nell'invio del DOCFA integra il reato ascritto alla ricorrente.
Il potere del giudice di appello di disporre integrazioni istruttorie è straordinario ed eccezionale; la Corte ha richiamato che la mancata rinnovazione dell'istruttoria è legittima se non emergono lacune decisive o manifeste illogicità nella motivazione del giudice di merito.
Richiamato in relazione ai termini e agli atti di impugnazione (produzione documentale nel secondo atto di appello); la Corte ha ritenuto irrilevante la doglianza sulla produzione tardiva del documento, considerandola insufficiente a compromettere la motivazione di merito.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa sulla base della gravità oggettiva dell'illecito e dei rilevanti danni economici alla parte civile.
Richiamato come criterio di valutazione per la determinazione della pena e per l'accertamento della gravità del fatto ai fini dell'art. 131-bis; la Corte ha evidenziato che è sufficiente indicare gli elementi ritenuti decisivi.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Criterio di cassazione per vizi di motivazione: la Corte ha ricordato che l'impugnazione per carenza di motivazione deve indicare atti, dati probatori e ragioni per cui la motivazione risulta decisivamente incompatibile.
Disposizione relativa alla condanna alle spese processuali: la Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al rimborso delle spese della parte civile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette una rivalutazione dei fatti: in sede di legittimità è precluso sostituire la propria valutazione probatoria a quella dei giudici di merito.
- Per censurare la motivazione in Cassazione è necessario identificare l'atto processuale, il dato probatorio incompatibile, fornire prova della sua verità e spiegare quanto esso comprometta in modo decisivo la coerenza logica della sentenza impugnata.
- Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p. sono eccezionali e vanno fondate sulla presenza di lacune o manifeste illogicità nel ragionamento del giudice di merito; richieste meramente esplorative o tese a cercare elementi favorabili sono generalmente inammissibili.
- La presentazione in appello di documenti non depositati nel primo grado può essere considerata 'nuova' e non idonea a modificare l'esito, salvo che non sia dimostrata la rilevanza decisiva del documento e la sua tempestiva disponibilità secondo le regole processuali.
- L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta della gravità del fatto e del danno (anche economico) alle parti offese; la presenza di rilevanti danni ostacola il riconoscimento della causa.
- In presenza di versioni difensive contraddittorie e di elementi che indicano un interesse economico dell'imputato nella conclusione dell'operazione, la loro valutazione può legittimamente portare al rigetto delle elaborazioni difensive che sostengano estraneità o inganno da parte di terzi.
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