Cassazione Civile, Ordinanza n. 26757/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società concessionaria di servizi di telefonia aveva ricevuto avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle entrate contestava il tardivo versamento della tassa di concessione governativa relativa a contratti di fornitura di servizi per gli anni 2012 e 2013, irrogando le sanzioni per ritardato pagamento. Dopo che la CTP aveva annullato gli atti e la CTR li aveva invece riformati, la società aveva presentato istanze di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018, senza versare alcun importo, sostenendo che si trattasse di sole sanzioni collegate a un tributo già definito con il pagamento, seppure tardivo. L'Agenzia aveva respinto le istanze ritenendo che la lite concernesse atti di mera riscossione e non fosse definibile. La società ha quindi impugnato i dinieghi, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 6, comma 3, d.l. n. 119/2018, perché il rapporto tributario principale risultava comunque estinto tramite pagamento e dunque la sanzione avrebbe dovuto essere definita a zero.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso avverso i dinieghi di definizione agevolata, ritenendo che la lite rientrasse nella previsione dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018. Ha affermato che la definizione senza pagamento delle sanzioni presuppone che il tributo principale sia stato già definito o comunque pagato, anche con modalità diverse dalla definizione agevolata. Poiché nel caso concreto era pacifico che il debito tributario fosse stato estinto, seppur tardivamente, il diniego dell'Agenzia è stato annullato. Ne è seguita la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, mentre quelle del giudizio sul diniego sono state integralmente compensate. I motivi del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della CTR sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
"in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione"
La definizione agevolata senza versamento della sanzione presuppone che il rapporto tributario principale sia stato già definito o comunque estinto, anche mediante pagamento del tributo o altre modalità diverse dalla stessa definizione.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Per il processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
Norma richiamata quale base della tassa di concessione governativa oggetto della pretesa tributaria.
art. 21 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Norma richiamata in sentenza come fonte della sanzione amministrativa applicata per il ritardato versamento.
art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Richiamato nel ragionamento dell'Agenzia e nella descrizione della sanzione per ritardato versamento.
Massime di principio
- In materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, la lite che ha ad oggetto esclusivamente sanzioni collegate a un tributo può essere definita senza pagamento della sanzione solo se il tributo principale risulta già definito o comunque estinto.
- L'espressione "rapporto relativo al tributo sia stato definito" va intesa in senso ampio: include non solo le ipotesi di definizione agevolata, ma anche l'annullamento dell'atto, la conciliazione, il pagamento del tributo e in generale ogni modalità che estingua l'obbligazione tributaria principale.
- Quando la sanzione è accessoria a un tributo già pagato, anche se tardivamente, il diniego di accesso alla definizione agevolata per asserita natura di mera riscossione è illegittimo se contrasta con il dato letterale della norma.
- Nel giudizio estinto per effetto della definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla norma di riferimento e possono essere compensate per la parte non coperta da tale disciplina specifica.
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