Cassazione Civile, Ordinanza n. 31665/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla vicenda di una società che, quale gestore della distribuzione idrica in un comune insulare, aveva promosso e realizzato un impianto di dissalazione e aveva chiesto agevolazioni pubbliche per l'investimento. Il procedimento amministrativo per il contributo in conto capitale fu molto lungo: un primo contributo in conto interessi fu erogato, la decisione sul contributo in conto capitale venne rinviata, poi nel 1981 fu approvata la richiesta, ma solo nel 1986 fu erogata una somma a fondo perduto, senza interessi. Nel frattempo il comune adottò atti e iniziative che, secondo la società, l'avevano indotta a mantenere in funzione l'impianto, e successivamente preferì l'approvvigionamento tramite un'acquedotto sottomarino, fino alla disdetta del rapporto nel 1988. La società convenne in giudizio il Ministero competente e il Comune chiedendo interessi per il ritardo nell'erogazione del contributo, danni da mancanza di liquidità, danni per manutenzione e personale dell'impianto, mancata vendita dell'acqua dissalata e altre voci di pregiudizio. In primo grado fu accolta in parte la domanda verso il Comune e rigettata quella verso il Ministero per prescrizione; in appello la decisione fu ridimensionata: confermata la prescrizione verso il Ministero, riconosciuta solo in parte la responsabilità del Comune e ridotto il risarcimento. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato: 1) la ritenuta tempestività dell'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero costituitosi come soggetto diverso da quello originariamente evocato, sostenendo che l'amministrazione competente, costituendosi tardivamente, fosse soggetta alle preclusioni maturate; 2) l'interpretazione dell'art. 268 c.p.c., negando che il terzo interveniente possa sollevare eccezioni nuove; 3) la qualificazione della responsabilità della pubblica amministrazione come extracontrattuale anziché contrattuale/da contatto sociale, con conseguente prescrizione quinquennale anziché decennale; 4) la natura contrattuale della responsabilità del Comune e il correlato riparto dell'onere probatorio; 5) l'omesso esame di fatti decisivi sull'esistenza e durata dell'affidamento ingenerato dagli atti comunali; 6) l'omessa pronuncia sulla domanda di rivalutazione e sugli interessi dalla maturazione dei singoli danni. Il Comune ha resistito e proposto ricorso incidentale, insistendo sulla prescrizione anche nei propri confronti e contestando l'esistenza dell'affidamento e la prova degli atti ad esso riferibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il solo motivo relativo all'omessa pronuncia sulla decorrenza di rivalutazione e interessi, ritenendo che la società avesse effettivamente chiesto sin dall'atto introduttivo gli accessori dalla data di maturazione del danno e che la Corte d'appello avesse erroneamente affermato il contrario, limitandosi a riconoscere accessori dalla notificazione della citazione. Sono stati invece rigettati o dichiarati inammissibili gli altri motivi: è stata confermata la soluzione secondo cui, quando venga evocata per errore una diversa amministrazione e il ministero corretto si costituisca volontariamente come interveniente, esso può sollevare anche l'eccezione di prescrizione; è stato ribadito che l'art. 268 c.p.c. consente al terzo interveniente anche eccezioni nuove; è stata reputata inammissibile la censura sulla natura contrattuale della responsabilità della PA per difetto di autosufficienza; sono state ritenute inammissibili le doglianze sulla ricostruzione dell'affidamento e sulla quantificazione dei danni perché miravano a un nuovo apprezzamento del merito; è stato respinto il ricorso incidentale del Comune sulla prescrizione, poiché le condotte contestate al Ministero e al Comune erano distinte e la solidarietà non era configurabile per tutte le voci di danno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo concernente la decorrenza di rivalutazione e interessi, con rinvio al giudice di merito per il relativo riesame.
Norme richiamate
art. 4 L. 25 marzo 1958, n. 260
"l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza"
La norma si applica anche all'erronea evocazione di un ministero diverso da quello competente; l'eccezione dell'Avvocatura nella prima udienza consente la rimessione in termini della parte, ma non determina automatica stabilizzazione degli effetti del giudizio nei confronti del soggetto corretto non convenuto.
Il terzo interveniente volontario, pur accettando il processo nello stato in cui si trova e senza poter riaprire l'istruzione, può proporre nuove domande ed anche eccezioni nuove; le preclusioni dell'art. 268 c.p.c. operano sul piano istruttorio, non su quello assertivo.
Le eccezioni in senso stretto devono essere proposte nei termini di costituzione del convenuto; la ricorrente sosteneva che il ministero costituitosi tardivamente fosse precluso, ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina dell'intervento.
Invocato per sostenere la natura contrattuale della responsabilità da contatto sociale e del rapporto con il Comune; la Corte non accoglie la censura per difetto di autosufficienza, senza sconfessare in astratto la configurabilità della responsabilità relazionale.
Richiamato come base della responsabilità aquiliana per il ritardo e per le condotte della PA che avrebbero leso l'affidamento e l'iniziativa economica del privato.
Per la Corte d'appello, la responsabilità extracontrattuale comporta prescrizione quinquennale; la Cassazione non riforma sul punto, salvo quanto attiene all'omessa pronuncia sugli accessori.
La prescrizione eccepita da un condebitore solidale può estendersi agli altri solo quando sussista una vera obbligazione solidale; nel caso esaminato la Corte ha escluso la solidarietà per le condotte e i danni non comuni.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
Richiamato come strumento per assicurare il contraddittorio e consentire eventuali repliche o attività conseguenti alle nuove eccezioni del terzo interveniente.
È il termine entro cui maturano le preclusioni assertive e istruttorie nella fase di trattazione; la ricorrente lo invocava per negare la tardività dell'eccezione di prescrizione del ministero intervenuto.
La Corte accoglie la censura di omessa pronuncia sulla decorrenza di rivalutazione e interessi, ritenendo che il giudice d'appello non si sia pronunciato su una specifica domanda ritualmente riproposta.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La censura sulla natura contrattuale della responsabilità della PA è dichiarata inammissibile perché la ricorrente non ha trascritto integralmente e specificamente gli atti e le allegazioni rilevanti per dimostrare la domanda di lesione dell'affidamento.
Norma processuale di accesso ai motivi di ricorso; la Corte qualifica alcuni motivi come inammissibili perché sollecitano una nuova valutazione del merito o perché mancano di autosufficienza.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere il diverso riparto dell'onere della prova; la censura è respinta come inammissibile perché mira a contestare l'apprezzamento di merito.
Richiamato per la decorrenza degli interessi legali sulle somme risarcitorie, tema oggetto dell'accoglimento finale per omessa pronuncia sulla decorrenza corretta.
Massime di principio
- Quando l'atto introduttivo è notificato a un'amministrazione statale diversa da quella effettivamente competente, la costituzione volontaria del soggetto corretto nel processo lo rende parte del giudizio come interveniente, con conseguente applicazione dell'art. 268 c.p.c. e possibilità di sollevare anche eccezioni in senso stretto, comprese quelle di prescrizione, salvo tutela del contraddittorio delle parti originarie.
- L'art. 268 c.p.c. non limita l'intervento del terzo al solo piano istruttorio: il terzo interveniente può proporre domande ed eccezioni nuove, purché il processo venga accettato nello stato in cui si trova; le preclusioni riguardano le prove, non l'attività assertiva.
- La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione dell'affidamento del privato può essere ricondotta, in astratto, a un modello relazionale o da contatto sociale qualificato, ma la sua concreta configurazione dipende dalle allegazioni della parte e dalla puntuale individuazione dei fatti costitutivi della lesione dell'affidamento.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio già scrutinato dal giudice di merito; le censure su affidamento, contenuto degli atti amministrativi e quantificazione del danno sono inammissibili se si risolvono in una diversa lettura dei fatti.
- L'omessa pronuncia sussiste quando il giudice non si pronunci su una domanda o su una specifica componente della domanda ritualmente proposta o riproposta; ciò vale anche per la decorrenza di rivalutazione monetaria e interessi su un credito risarcitorio.
- La prescrizione eccepita da un coobbligato si estende agli altri solo se sussiste una vera solidarietà per il medesimo fatto dannoso e per la medesima pretesa; quando le condotte e le domande sono distinte, l'effetto estensivo non opera.
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