Cassazione Penale, Sentenza n. 29845/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di riabilitazione perché proposta prima della decorrenza del termine triennale previsto dall'art. 179 c.p. per la concessione della riabilitazione. Truja afferma di aver dato prova di buona condotta e di reinserimento, avendo provveduto al pagamento della pena pecuniaria a rate a causa di modeste condizioni economiche, non appena ricevuta la cartella esattoriale (2018) la quale, a suo dire, era stata notificata tardivamente rispetto alla irrevocabilità della sentenza (8/9/2015). Sostiene inoltre che l'inosservanza dei termini previsti dal d.P.R. 115/2002 per l'intimazione di pagamento e l'iscrizione a ruolo ha impedito un pagamento più tempestivo e, quindi, la decorrenza del triennio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente ritenuto inammissibile l'istanza di riabilitazione perché proposta prima che fosse decorso il periodo di tre anni dall'estinzione integrale della pena principale. La Corte ha richiamato la costante giurisprudenza che considera la pena pecuniaria parte integrante della sanzione principale e stabilisce che il triennio decorre solo dopo il pagamento integrale di essa. Ha inoltre ritenuto inidonea a incidere sulla decorrenza del termine la circostanza della tardiva intimazione di pagamento, non avendo la disciplina modificato il principio che l'obbligo del decorso temporale si riferisce all'estinzione effettiva della pena principale. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta"
Il termine minimo di tre anni per chiedere la riabilitazione decorre solo dopo l'effettiva estinzione della pena principale; la pena pecuniaria, se applicata congiuntamente alla pena detentiva, è parte della pena principale e il triennio decorre solo dopo il suo pagamento integrale
d.P.R. 115/2002 (disciplina sulle spese di giustizia)
Prevede oneri procedurali relativi all'intimazione di pagamento e all'iscrizione a ruolo delle spese; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che eventuali ritardi nell'adempimento di tali formalità non incidono sul prescritto termine triennale di decorrenza della riabilitazione, che resta ancorato all'effettiva estinzione della pena pecuniaria
Massime di principio
- Per la riabilitazione il termine di almeno tre anni inizia a decorrere solo dopo l'estinzione effettiva della pena principale; se è stata inflitta anche una pena pecuniaria, il termine decorre solo dopo il pagamento integrale di tale pena
- Il completamento della pena tramite pagamenti rateali non abbrevia il termine: è rilevante la data dell'integrale estinzione, non le dilazioni nei pagamenti
- Ritardi o irregolarità nell'intimazione di pagamento o nelle procedure esecutive (es. iscrizione a ruolo) difficilmente possono essere invocati per anticipare la decorrenza del triennio; tali questioni vanno eventualmente contestate con strumenti procedurali diversi, ma non incidono sulla decorrenza prevista dall'art. 179 c.p.
- La valutazione sul requisito temporale è normativa e non discrezionale: i giudici non possono ridurre il termine legale dei tre anni per riconoscere anticipatamente la riabilitazione
- In situazioni in cui la notifica delle somme o l'avvio dell'esecuzione sono state ritardate per responsabilità dell'amministrazione, il rimedio non è ottenere prima la riabilitazione, bensì contestare l'irregolarità dell'esecuzione o chiedere altri rimedi giurisdizionali che tutelino il diritto del condannato
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