Cassazione Penale, Sentenza n. 27887/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado, all'esito di rito abbreviato, per appropriazione indebita e truffa. La Corte di appello aveva poi dichiarato inammissibile il suo appello per tardività, poiché l'atto era stato spedito per posta alla Corte di appello anziché al Tribunale che aveva emesso la sentenza, con successivo inoltro oltre il termine. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione degli artt. 129 c.p.p. e 152 c.p., sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare prioritariamente l'estinzione di parte dei reati per remissione di querela già depositata, anche se l'appello era ritenuto inammissibile. In subordine, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 582 c.p.p., interpretato nel senso di sanzionare con l'inammissibilità l'invio dell'impugnazione a mezzo posta a un ufficio giudiziario diverso da quello indicato dalla legge, ritenendo tale disciplina irragionevolmente compressiva del diritto di difesa e di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la remissione di querela intervenuta dopo la definitività della condanna non può essere presa in considerazione quando l'impugnazione sia tardiva e quindi inammissibile, non essendosi instaurato validamente il rapporto processuale di impugnazione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 582 c.p.p., affermando che la regola sul deposito dell'impugnazione presso il giudice che ha emesso il provvedimento non è una mera formalità, ma risponde a esigenze di razionale ed efficiente funzionamento del sistema processuale e di certezza della definitività del provvedimento. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come uno dei reati per cui era stata pronunciata la condanna di primo grado.
richiamato come uno dei reati per cui era stata pronunciata la condanna di primo grado.
invocato dalla difesa per sostenere l'obbligo di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato; la Corte precisa che tale rilievo presuppone un'impugnazione tempestiva e un valido rapporto processuale.
richiamato per la remissione di querela e l'estinzione del reato; la Corte afferma che l'estinzione non è rilevabile quando la remissione intervenga dopo la definitività della condanna determinata dall'inammissibilità dell'impugnazione.
richiamato come disciplina allora vigente della spedizione dell'impugnazione a mezzo posta; la Corte ribadisce che la tempestività si valuta con riguardo alla ricezione presso l'ufficio competente.
interpretato nel senso che l'impugnazione va proposta presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; la sua violazione può determinare inammissibilità per tardività se l'atto perviene oltre termine all'ufficio competente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi del ricorso nei limiti strettamente necessari.
richiamato in relazione al contraddittorio scritto e alla trattazione senza presenza delle parti.
richiamato in relazione al contraddittorio scritto e alla trattazione senza presenza delle parti.
base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 3 Cost.
evocato dalla difesa a sostegno della questione di costituzionalità; la Corte ritiene la disciplina non irragionevole.
art. 24 Cost.
evocato dalla difesa a tutela del diritto di difesa e di impugnazione; la Corte esclude una compressione ingiustificata.
art. 111 Cost.
evocato dalla difesa; la Corte ritiene che la disciplina impugnatoria sia compatibile con il giusto processo e con l'efficiente funzionamento giudiziario.
richiamato in via analogica dalla Corte in tema di deposito telematico, come esempio di disciplina esclusiva non irragionevole.
art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
richiamato insieme all'art. 111-bis c.p.p. nel precedente citato dalla Corte sulla non irragionevolezza delle modalità esclusive di deposito.
richiamato nel precedente citato come disciplina dei casi diversi da quelli soggetti a deposito telematico esclusivo.
Massime di principio
- Se l'impugnazione è tardiva e quindi inammissibile, non può trovare applicazione il principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del giudizio impone al giudice di dichiarare l'estinzione del reato; tale principio presuppone infatti un'impugnazione tempestiva e la valida instaurazione del rapporto processuale.
- La remissione di querela sopravvenuta dopo la definitività della condanna, determinata dall'inammissibilità dell'impugnazione, non è idonea a far venir meno il giudicato né a imporre la declaratoria di estinzione del reato.
- La regola che impone di presentare l'impugnazione presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento non è una mera formalità, ma presidia esigenze di certezza della definitività della decisione, di esecutività e di ordinato funzionamento degli uffici giudiziari.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione proposta con modalità di trasmissione non corrette, rileva la ricezione presso l'ufficio competente entro il termine perentorio; il rischio del ritardo nel successivo inoltro grava sull'impugnante.
- Non è manifestamente irragionevole una disciplina processuale che sanzioni con l'inammissibilità la violazione delle modalità legali di proposizione dell'impugnazione, quando tali modalità perseguono finalità di semplificazione, razionalizzazione e certezza del processo.
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