Cassazione Civile, Ordinanza n. 07236/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce dalla pretesa dell'INPS di ottenere dalla committente, in qualità di coobbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, i contributi previdenziali e le somme aggiuntive non versati dall'appaltatrice in un rapporto di appalto succedutosi nel tempo tra più imprese. La Corte d'appello aveva ritenuto l'INPS decaduto dall'azione perché proposta oltre il termine biennale dalla cessazione dell'appalto. In cassazione l'INPS ha dedotto: (1) violazione dell'art. 12 l. 153/1969, sostenendo che la domanda verso la committente trovava fondamento anche in un verbale di conciliazione che avrebbe posto a suo carico l'obbligo di pagare retribuzioni e contributi dei dipendenti dell'appaltatrice; (2) violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, per avere la Corte territoriale applicato agli enti previdenziali il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto, mentre per tali soggetti varrebbe solo la prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché fondato su una circostanza fattuale non risultante dalla sentenza impugnata e non introdotta validamente in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, nel testo anteriore alle modifiche del 2012, non si applica all'azione degli enti previdenziali contro il committente, che resta soggetta al solo termine di prescrizione. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la committente fosse obbligata principale al pagamento delle retribuzioni e dei correlati contributi, ma la questione è stata ritenuta inammissibile perché non emergente dalla sentenza impugnata.
La Corte ha affermato che, nel testo applicabile ratione temporis, il termine di decadenza biennale previsto per le azioni dei lavoratori non si estende alla domanda dell'ente previdenziale contro il committente, la quale resta soggetta al solo termine di prescrizione.
art. 6, commi 1-2, d.lgs. 251/2004
Citato come norma che ha modificato l'art. 29 d.lgs. 276/2003 nel tempo.
art. 1, comma 911, l. 296/2006
Citato come ulteriore modifica dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 nel tempo.
Richiamato per segnare il discrimine temporale delle modifiche successive all'assetto normativo applicabile alla fattispecie.
Citata quale legge di conversione del d.l. 5/2012.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte questioni di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata, se ciò richiede nuovi accertamenti e non è indicato in modo specifico come e quando tali questioni siano state introdotte nel merito.
- Il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003, nel testo anteriore alle modifiche del 2012, non si applica all'azione proposta dagli enti previdenziali contro il committente per contributi e somme aggiuntive dovuti dall'appaltatore, essendo tale azione soggetta al solo termine di prescrizione.
- Nella disciplina della responsabilità solidale dell'appalto occorre distinguere le azioni dei lavoratori da quelle degli enti previdenziali, poiché il regime decadenziale previsto per le prime non si estende automaticamente alle seconde.
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