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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36196/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato, già amministratore unico e poi amministratore di fatto di una società di autotrasporti dichiarata fallita il 24 settembre 2015, ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Novara. Era stato riconosciuto responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta impropria da reato societario connessa a false comunicazioni sociali; era stato condannato a tre anni di reclusione, con pene accessorie, mentre per un ulteriore reato era stata dichiarata l’estinzione per prescrizione. Con il primo motivo ha denunciato l’invalidità della notifica della citazione in appello, sostenendo che fosse stata eseguita a Vibo Valentia, presso un indirizzo estraneo, anziché al domicilio eletto presso il difensore a Milano o alla residenza a Novara. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione sulla distrazione di euro 91.093,62, relativi a incassi di fatture non contabilizzati, e di euro 11.315,58, trasferiti con bonifici a beneficiari non identificati; ha inoltre sostenuto che la restituzione di circa euro 27.000 avesse riparato la distrazione corrispondente. Quanto al capo relativo alle false comunicazioni sociali, ha dedotto che non fosse stata dimostrata la rilevanza delle poste contabili alterate né il nesso tra il falso e l’aggravamento del dissesto, attribuendo la crisi alla congiuntura del 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: all’atto di appello l’imputato aveva depositato una nomina fiduciaria recante l’elezione di domicilio proprio presso l’indirizzo di Vibo Valentia, dove la notifica per compiuta giacenza si era quindi perfezionata. La Corte ha inoltre rilevato che non era stata specificamente contestata la sussistenza degli ulteriori presupposti per procedere in assenza. Il secondo motivo è stato giudicato nel complesso infondato, con alcuni profili di inammissibilità per genericità. Sulle distrazioni, le decisioni di merito avevano accertato che, nel periodo di irreversibile decozione e manifesta insolvenza, gli incassi di oltre euro 91.000 non erano stati contabilizzati né rinvenuti nell’attivo o ricondotti a impieghi sociali, e che i bonifici di euro 11.315,58 erano stati disposti verso beneficiari non identificati senza documentazione giustificativa. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione, osservando che, una volta dimostrata l’uscita di risorse societarie e l’assenza di elementi sulla loro destinazione, spetta all’amministratore fornire allegazioni verificabili circa l’impiego effettivo e la sua correlazione con l’interesse sociale. La restituzione di circa euro 27.000 non integra bancarotta riparata, che richiede la reintegrazione effettiva e integrale del patrimonio prima della dichiarazione di fallimento. Quanto al capo C, le poste relative a crediti non più esigibili e a fatture da emettere non risultanti negli anni successivi erano state utilizzate nei bilanci 2012 e 2013 per rappresentare una situazione attiva e occultare la perdita del capitale e il deterioramento patrimoniale. Il falso aveva consentito la prosecuzione dell’attività e l’accumulo di ulteriori perdite, contribuendo all’aggravamento del dissesto. La condanna è pertanto rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 598-ter, comma 1, c.p.p.

    il giudice di appello, una volta verificata la sussistenza dello specifico requisito di forma dell'impugnazione e della regolarità delle notifiche, possa procedere in assenza anche nel caso in cui manchino le condizioni previste dall'art. 420-bis c.p.p., commi 1, 2 e 3

    Nel giudizio di appello, ricorrendo il requisito formale dell’impugnazione e la regolarità delle notifiche, il giudice può procedere in assenza anche se non ricorrono le condizioni previste dall’art. 420-bis, commi 1, 2 e 3, c.p.p.

  • art. 2621 c.c.

    la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico.

    La rilevanza della falsità nelle comunicazioni sociali sussiste quando essa investe informazioni essenziali capaci di incidere sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico. L’occultamento di perdite e dell’erosione del patrimonio netto mediante esposizione di crediti non esigibili e fatture inesistenti o mai emesse integra tale requisito.

Massime di principio

  • In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando risulti che beni o risorse già appartenenti alla società siano usciti dalla sua disponibilità e non siano stati consegnati al curatore senza che ne risulti la destinazione, l’amministratore deve allegare in modo specifico e verificabile l’impiego effettivo delle risorse e la sua correlazione con l’interesse sociale. La sola ipotesi di un impiego aziendale non documentato non è sufficiente.
  • La bancarotta riparata presuppone l’effettiva e integrale reintegrazione del patrimonio prima della dichiarazione di fallimento; la restituzione di una sola parte delle somme distratte non elimina la rilevanza penale della distrazione complessiva.
  • La falsità nelle comunicazioni sociali è rilevante quando riguarda dati essenziali idonei a influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico. L’esposizione di crediti non più esigibili e di fatture da emettere non riscontrate può integrare tale requisito se occulta la perdita del capitale e l’effettiva situazione patrimoniale.
  • Integra la bancarotta impropria da reato societario la falsificazione dei bilanci che occulti la necessità di ricapitalizzare o liquidare la società e consenta la prosecuzione dell’attività con accumulo di ulteriori perdite e aggravamento del dissesto.
  • È generico il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a rinviare per relationem a motivi redatti separatamente da altro difensore, senza sviluppare una critica specifica alla motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaFalse comunicazioni socialiImpugnazioni
RamiReati fallimentariReati societariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

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