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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10627/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l'appello avverso il rigetto della richiesta di inefficacia/retrodatazione della misura cautelare in carcere. L'indagato deduceva violazione di legge e carenza motivazionale in relazione alla presunta mancata valutazione di una "connessione qualificata" tra le contestazioni del procedimento "Reset" e quelle del precedente procedimento "Testa di serpente" (custodia eseguita il 31/12/2019). Contestava inoltre un riferimento errato nell'ordinanza impugnata a una contestazione di omicidio (Bruni Luca), per il quale l'indagato sarebbe stato assolto, sostenendo che la valutazione della connessione tra associazione e reati fines nel procedimento "Reset" e i reati non-omicidio del procedimento "Testa di serpente" non era stata adeguatamente considerata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e dunque inammissibile. Ha rilevato che il gravame censurava solo un profilo marginale (la vicenda dell'omicidio del Bruni), sul quale il Tribunale dell'appello cautelare aveva comunque escluso la gravità indiziaria. Quanto al resto, l'ordinanza impugnata motivava l'esclusione dei presupposti per la retrodatazione con argomentazioni non illogiche e non contestate dal ricorrente. La Corte ha richiamato il principio per cui il ricorso è inammissibile se non indica la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le ragioni poste a fondamento del ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la pronuncia del Tribunale del riesame; qui citata per indicare il potere del Tribunale a decidere sull'appello cautelare.

  • art. 416-bis cod. pen. (commi 1-6)

    Riferimento alle imputazioni di associazione di tipo mafioso contestate all'indagato; indicazione del capo di imputazione che costituisce il nucleo dell'accusa nel procedimento "Reset".

  • artt. 81, 629 (commi 1 e 2) in relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3

    Norme richiamate per le specifiche contestazioni di reato (ad es. rapina/estorsione e relative circostanze), indicate nell'incolpazione complessiva.

  • art. 297 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per sostenere l'inefficacia della nuova ordinanza custodiale sulla base delle "contestazioni a catena" e della precedente custodia: qui la richiesta di retrodatazione/inefficacia non è stata ritenuta fondata.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata riguardante gli adempimenti della cancelleria relativi alle somme dovute in caso di condanna alle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti conseguenti.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014; massima citata)

    È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato

    Principio richiamato per dichiarare inammissibile il ricorso: il ricorso deve dimostrare chiaramente la correlazione tra le censure e le argomentazioni della decisione impugnata; non è sufficiente sollevare obiezioni generiche o non collegate.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione/impugnazione è inammissibile se non espone chiaramente la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi dell'impugnazione; è necessario contestare specificamente e con argomentazione le motivazioni rese dal giudice di merito.
  • La semplice rilevazione di un errore o di un riferimento impreciso (es. menzione di una fattispecie non effettivamente contestata) può risultare marginale se il giudice di merito ha comunque escluso la gravità indiziaria o ha motivato la decisione su basi non contraddette.
  • Per ottenere la retrodatazione o l'inefficacia di una misura cautelare sulla base di precedenti ordinanze cautelari ("contestazioni a catena") è necessario dimostrare l'esistenza di una "connessione qualificata" rilevante e confutare le argomentazioni poste a base del diniego; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
  • Chi propone ricorso deve prendere in esame e rispondere puntualmente alle affermazioni e alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato: l'omissione di tale confronto può portare all'inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare, oltre alle spese processuali, l'imposizione di una sanzione (ammenda) a carico del ricorrente quando l'inammissibilità è ritenuta manifestamente infondata.

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