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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34857/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari del 22/03/2022 che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia per i reati contestati: capo A (artt. 81, 110 e 337 c.p.) e capo B (art. 110 e 648 c.p.). Le censure erano due: (1) per Grigore Eduard si deduceva la violazione di legge e la mancanza di dolo e concorso rispetto al reato di ricettazione (art. 648 c.p.), stante la sua qualità di passeggero trasportato in un veicolo che il coimputato Pascaru aveva ammesso di aver rubato; (2) si contestava la valutazione di inattendibilità della dichiarazione del Pascaru che avrebbe ammesso di aver commesso il furto della Peugeot 206, sostenendo che, se ritenuta vera, il fatto doveva essere riclassificato in furto e non in ricettazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che hanno escluso l'attendibilità della versione difensiva (la confessione generica del Pascaru priva di indicazioni su tempi/luoghi) e, in assenza di spiegazioni plausibili sulla legittima acquisizione del bene, hanno tratto dalla fuga e dalla violenta resistenza degli imputati agli operanti un indice della consapevolezza della provenienza illecita del veicolo e della comune disponibilità. Pertanto è stata confermata la valutazione che i fatti potevano integrare il reato di ricettazione; i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • codice penale

    art. 81, art. 110, art. 337, art. 648

    La sentenza applica l'art. 648 c.p. (ricettazione) richiedendo il possesso o l'acquisizione della cosa proveniente da reato e la consapevolezza della sua provenienza illecita; l'art. 110 c.p. riguarda il concorso di persone nel reato; gli altri articoli riguardano la contestazione complessiva dei fatti (art. 81 sulla continuazione o circostanze, art. 337 su specifiche fattispecie a seconda del contesto).

  • codice di procedura penale

    Applicazione dell'art. 616 c.p.p. per la condanna alle spese processuali e per la liquidazione in favore della Cassa per le ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Decreto-Legge

    art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020; art. 8 D.L. 198/2022

    Richiamate soltanto in relazione alla modalità di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto, ai sensi delle disposizioni emergenziali/organizzative indicate.

  • giurisprudenza della Cassazione

    massime citate (es. Sez. 2, n. 22959/2017; Sez. 4, n. 4170/2006; Sez. U, n. 12433/2009; altre richiamate)

    La Corte richiama principi consolidati: per la ricettazione è necessario acquisire il possesso della cosa e la consapevolezza della sua provenienza illecita, che può essere desunta anche da elementi indiretti; la conoscenza non richiede la piena conoscenza di tempo/luogo; il dolo eventuale è sufficiente se l'agente rappresenta e accetta il rischio della provenienza delittuosa.

Massime di principio

  • La condanna per ricettazione può essere fondata anche quando l'imputato era 'solo' passeggero: ciò che conta è la prova, anche circumstanziale, della disponibilità del bene e della consapevolezza della sua provenienza illecita.
  • La confessione di un coimputato non è automaticamente idonea a escludere la responsabilità degli altri: la sua attendibilità dipende dalla concretezza e completezza delle indicazioni (tempi, luogo, modalità) fornite.
  • Comportamenti successivi come la fuga, la resistenza agli operanti o l'assenza di spiegazioni credibili sulla legittima acquisizione sono elementi indiziari rilevanti che possono far ritenere la consapevolezza della provenienza illecita.
  • La conoscenza della provenienza delittuosa può essere provata anche tramite elementi indiretti o condotte omissive (mancata o non attendibile indicazione della fonte), non è necessario dimostrare la partecipazione al reato presupposto.
  • Il dolo nella ricettazione può essere formato anche in termini di dolo eventuale: basta la rappresentazione e accettazione del rischio che il bene provenga da reato, purché non si tratti di mero sospetto vago.
  • In fase di impugnazione la Corte di legittimità controlla la congruità e sufficienza della motivazione dei giudici di merito: rendere manifestamente infondato un appello richiede che la motivazione di merito sia logicamente adeguata e non contraddittoria.

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