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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34765/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Il GIP del Tribunale di Livorno, con decreto del 18 marzo 2025, aveva disposto il sequestro preventivo impeditivo di quantitativi di argento e oro rinvenuti presso la sede della società di cui l’indagato era vicepresidente. Il sequestro era stato disposto nell’ambito di indagini per associazione per delinquere, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indebita compensazione, autoriciclaggio e riciclaggio. Il Tribunale di Lecce, adito in sede di riesame, aveva dichiarato inammissibile l’istanza quanto a determinati beni ritenuti riconducibili alla società e non all’indagato persona fisica; aveva respinto l’eccezione di incompetenza territoriale e rigettato nel resto la richiesta. Contro tale ordinanza l’indagato ha proposto un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 8, 9 e 16 c.p.p. e motivazione apparente e contraddittoria. Ha sostenuto che, individuato nel riciclaggio il reato più grave, i luoghi delle diverse condotte erano comunque noti e collocati fuori dal circondario di Lecce: gli acquisti in nero di metalli preziosi e le forniture di denaro sarebbero avvenuti in più località, la documentazione fittizia sarebbe stata predisposta a Vicenza, i metalli spediti da Milano Malpensa e la vendita finale effettuata a Dubai. Secondo il ricorrente, il Tribunale non poteva equiparare la difficoltà di selezionare tra più luoghi noti all’impossibilità oggettiva di individuare il luogo del reato, né applicare subito il criterio residuale dell’art. 9, comma 3, c.p.p.; avrebbe dovuto verificare i criteri suppletivi meno residuali e, in ogni caso, individuare il luogo del reato associativo connesso. Il Procuratore generale aveva chiesto l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame. In presenza di reati connessi, se non è possibile individuare il luogo di commissione del reato più grave, la competenza va determinata considerando, in ordine decrescente di gravità, il luogo di commissione degli altri reati connessi; i criteri suppletivi dell’art. 9 c.p.p. non possono essere applicati prima di tale verifica, poiché riguardano i procedimenti con reato singolo. Poiché il reato associativo era connesso e risultava individuato come il più grave fra quelli residui, il Tribunale dovrà verificare il luogo in cui si svolgeva l’operatività dell’associazione e determinare conseguentemente il giudice territorialmente competente, valutando poi anche il luogo degli ulteriori reati connessi. Solo se non fosse individuabile neppure il luogo di commissione di questi reati potranno essere utilizzati i criteri suppletivi. Qualora il Tribunale di Lecce si ritenga territorialmente incompetente, dovrà inoltre valutare l’applicazione dell’art. 27 c.p.p. e l’efficacia interinale della misura cautelare reale disposta dal giudice incompetente, senza necessità di un’autonoma valutazione di urgenza oltre ai presupposti ordinari del fumus e del periculum. La Corte non ha deciso definitivamente la competenza né la sorte sostanziale del sequestro, demandandone il nuovo esame al Tribunale di Lecce.

Norme richiamate

  • art. 12 c.p.p.

    Si premette che il procedimento in esame concerne reati tra i quali tutti potrebbe sussistere - ed è già stato riconosciuto, quanto meno con riguardo al delitto associativo ed a quelli di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen.- il vincolo della connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.

    La Corte considera sussistente, almeno per l’associazione e i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, una connessione rilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale.

  • art. 9 c.p.p.

    Va tuttavia rimarcato che, vertendosi in tema di reati connessi, il criterio primario per la determinazione della competenza per territorio il criterio primario è quello dell'individuazione del luogo di consumazione del reato più grave, ma, nell'ipotesi in cui detta individuazione non sia possibile per mancanza di elementi sufficienti, soccorre il collegamento con il luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave fra quelli residui (Sez. 2, Sentenza n. 3850 del 21/10/2016 - dep. 26/01/2017, Cassola, Rv. 269246) - individuato, sulla base di quanto affermato nell’ordinanza impugnata, non contestata sul punto, in quello associativo - senza che possano trovare, invece, applicazione i criteri residuali, dettati dall'art. 9 cod. proc. pen., esclusivamente riferiti, come si desume sia dalla collocazione, sia dal contenuto letterale, a procedimenti con reato singolo.

    Nei procedimenti relativi a reati connessi, i criteri suppletivi dell’art. 9 c.p.p. operano solo dopo aver verificato, in ordine decrescente di gravità, il luogo di commissione dei reati connessi; non si applicano direttamente come criterio residuale mentre sia ancora possibile individuare il luogo di un reato connesso.

  • art. 12, lett. b) e c), c.p.p.

    L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen., che si atterrà ai principi sopra esposti e verificherà il luogo di commissione del reato associativo e quale conseguentemente sia il giudice territorialmente competente, operando le regole suppletive solo qualora nemmeno quest’ultimo luogo – e quello di commissione degli ulteriori reati meno gravi di cui risulti accertata la connessione ai sensi dell’art. 12, lett. b) e c) cod. proc. pen. - non sia individuabile.

    La verifica della competenza deve comprendere il luogo di commissione dell’associazione e quello degli ulteriori reati meno gravi connessi secondo le lettere b) e c); i criteri suppletivi sono utilizzabili soltanto se nessuno di tali luoghi è individuabile.

  • art. 16 c.p.p.

    In materia di competenza territoriale “per connessione” il Collegio riafferma: (a) che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel qual risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

    Il criterio di connessione impone di individuare prima il giudice competente per il reato connesso più grave e, se ciò non è possibile, quello competente per il reato successivamente più grave; i criteri suppletivi intervengono solo quando il luogo di commissione non è individuabile per tutti i reati connessi.

  • art. 9, comma 3, c.p.p.

    Il provvedimento impugnato, nel respingere l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce, fondata su duplice presupposto che non sarebbe stata collocabile nel siffatto circondario la base operativa dell’associazione delinquere e comunque dovesse aversi riguardo al luogo di commissione del reato più grave, ritenendo tuttavia non determinabile il luogo era in cui era stato consumato il più grave reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. - avuto riguardo alla circostanza che lo stesso fosse in concreto realizzato con una pluralità di azioni frammentarie e progressive, poste in essere da molteplici soggetti che avevano recato il proprio contributo in luoghi e tempi diversi, con conseguente applicazione dei consolidati principi elaborati da questa Corte di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 2393 del 17/12/2025, dep. 21/01/2026, Rv. 289282 – 01) - applicava invece il criterio residuale previsto dall’art. 9, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui, in caso di impossibilità di identificare il locus commissi delicti doveva ritenersi competente il Tribunale dove era stata iscritta per la prima volta la notizia di reato, senza previamente accertare se fosse possibile individuare ove era stato commesso il reato associativo di cui era incontestata la connessione con l’attività di riciclaggio.

    Il criterio residuale del luogo in cui è stata iscritta per prima la notizia di reato non può essere applicato senza avere prima verificato il luogo di commissione degli altri reati connessi.

  • art. 648-bis c.p.

    Va tuttavia rimarcato che, vertendosi in tema di reati connessi, il criterio primario per la determinazione della competenza per territorio il criterio primario è quello dell'individuazione del luogo di consumazione del reato più grave, ma, nell'ipotesi in cui detta individuazione non sia possibile per mancanza di elementi sufficienti, soccorre il collegamento con il luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave fra quelli residui (Sez. 2, Sentenza n. 3850 del 21/10/2016 - dep. 26/01/2017, Cassola, Rv. 269246) - individuato, sulla base di quanto affermato nell’ordinanza impugnata, non contestata sul punto, in quello associativo - senza che possano trovare, invece, applicazione i criteri residuali, dettati dall'art. 9 cod. proc. pen., esclusivamente riferiti, come si desume sia dalla collocazione, sia dal contenuto letterale, a procedimenti con reato singolo.

    Il riciclaggio era stato individuato nel procedimento come il reato più grave, ma, se il suo luogo di commissione non è individuabile, la competenza va determinata considerando il luogo del reato connesso successivamente più grave.

  • art. 416 c.p.

    Ciò detto, il principio ermeneutico pacificamente invalso in seno a questa Corte in tema di reati associativi, secondo il quale la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio e che tale fase vada riferita, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, non tanto al luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto a quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 2, Sentenza n. 26763 del 15/03/2013 - dep. 19/06/2013, Leuzzi, Rv. 256650, nonché Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Rv. 272185 – 01; Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016, Rv. 267635 – 01; Sez. 4, n. 48837 del 22/09/2015 Ud. (dep. 10/12/2015 ) Rv. 265281 – 01), indipendentemente dal luogo di commissione dei delitti-fine (Sez. 4, n. 27599 del 05/06/2026, Rv. 290314 – 01).

    Per l’associazione per delinquere, la competenza territoriale si individua nel luogo in cui la struttura ha concretamente operato, con particolare riguardo alla base in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione, non nel solo luogo in cui si è formato il patto associativo o sono stati commessi i reati-fine.

  • art. 27 c.p.p.

    Per consolidato orientamento interpretativo, la suddetta efficacia interinale del provvedimento cautelare assunto dal giudice incompetente opera anche laddove l'incompetenza sia stata successivamente dichiarata in sede d'impugnazione (cfr., quanto alle misure cautelari personali, Sez. U, n. 1 del 24/01/1996, Fazio, Rv. 204164; quanto alle misure cautelari reali, Sez. 6, n. 11637 del 27/02/2020, Pinna, Rv. 278721).

    L’efficacia interinale della misura cautelare adottata dal giudice incompetente permane anche quando l’incompetenza sia dichiarata successivamente in sede di impugnazione.

  • art. 321 c.p.p.

    Nel caso di ritenuta incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce valuterà il giudice del rinvio se fare applicazione della regola generale fissata nell'art. 27 cod. proc. pen., che disciplina, e contempera, le regole sull'incompetenza del giudice e quelle legate all'urgenza di assumere provvedimenti in materia cautelare ed è certamente riferibile anche ai sequestri giusta il richiamo agli art. 317 e 321 cod. proc. pen.

    La regola dell’art. 27 c.p.p. è applicabile anche ai sequestri cautelari reali, in forza del richiamo all’art. 321 c.p.p.

  • art. 324, comma 5, c.p.p.

    L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen., che si atterrà ai principi sopra esposti e verificherà il luogo di commissione del reato associativo e quale conseguentemente sia il giudice territorialmente competente, operando le regole suppletive solo qualora nemmeno quest’ultimo luogo – e quello di commissione degli ulteriori reati meno gravi di cui risulti accertata la connessione ai sensi dell’art. 12, lett. b) e c) cod. proc. pen. - non sia individuabile.

    L’annullamento in materia di riesame del sequestro comporta il rinvio al Tribunale competente ai sensi di tale disposizione per un nuovo esame.

  • art. 317 c.p.p.

    Nel caso di ritenuta incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce valuterà il giudice del rinvio se fare applicazione della regola generale fissata nell'art. 27 cod. proc. pen., che disciplina, e contempera, le regole sull'incompetenza del giudice e quelle legate all'urgenza di assumere provvedimenti in materia cautelare ed è certamente riferibile anche ai sequestri giusta il richiamo agli art. 317 e 321 cod. proc. pen.

    La Corte richiama, insieme all’art. 321 c.p.p., la disposizione relativa alle misure cautelari reali per fondare l’applicabilità dell’art. 27 c.p.p. ai sequestri.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per reati connessi, la competenza territoriale si determina anzitutto in base al luogo di commissione del reato più grave; se tale luogo non è individuabile, occorre passare, in ordine decrescente di gravità, al luogo di commissione degli altri reati connessi.
  • I criteri suppletivi dell’art. 9 c.p.p. non possono essere applicati direttamente in un procedimento per reati connessi mentre sia ancora possibile individuare il luogo di commissione di uno degli altri reati; essi operano solo quando il luogo non sia individuabile per tutti i reati connessi.
  • Per individuare la competenza territoriale relativa all’associazione per delinquere, rileva il luogo in cui si manifesta concretamente l’operatività della struttura, in particolare quello della base in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività, indipendentemente dal luogo di formazione del patto associativo e da quello di commissione dei reati-fine.
  • La misura cautelare reale adottata dal giudice incompetente conserva efficacia interinale anche se l’incompetenza è dichiarata successivamente in sede di impugnazione; la sua adozione non richiede una valutazione di urgenza ulteriore rispetto alla verifica degli ordinari presupposti del fumus e del periculum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroSpaccio
RamiProcesso penaleMisure cautelariStupefacenti

Testo integrale

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