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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11128/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra una lavoratrice del comparto sanità e un'azienda sanitaria provinciale dal 19 ottobre 2002 al 31 marzo 2009. La lavoratrice ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità delle clausole di apposizione del termine, la conversione del rapporto in tempo indeterminato e il risarcimento del danno. La Corte d'appello ha escluso la conversione, richiamando il divieto previsto per il pubblico impiego dall'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, ma ha riconosciuto la violazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 368/2001 per la prosecuzione del rapporto oltre il termine finale fino al 24 marzo 2011 e ha liquidato il danno in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, applicando in via analogica l'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. La lavoratrice ha proposto ricorso principale con sei motivi: ha contestato il mancato riconoscimento della conversione del rapporto per superamento del limite di durata massima, per proroga illegittima e mancanza di atto scritto, per rinnovo irregolare e per asserita compatibilità con l'art. 97 Cost.; ha inoltre censurato il criterio di quantificazione del danno. L'azienda sanitaria ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sostenendo che l'art. 32 l. n. 183/2010 non sarebbe applicabile al pubblico impiego e, comunque, presupporrebbe la conversione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha confermato che nel pubblico impiego contrattualizzato il rapporto a termine illegittimo non è suscettibile di conversione in tempo indeterminato per il divieto posto dall'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, norma non derogata dal d.lgs. n. 368/2001. Ha ritenuto infondati i motivi della lavoratrice che chiedevano la conversione, ribadendo che l'ordinamento prevede, quale reazione all'abuso, il solo risarcimento del danno e altre misure dissuasive, in coerenza con il diritto unionale e con l'art. 97 Cost. Ha inoltre respinto il motivo di entrambe le parti sul quantum del risarcimento, affermando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato, come criterio di liquidazione del danno presunto, l'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite e della Corte di giustizia UE, e che la determinazione concreta tra minimo e massimo rientra nel potere insindacabile del giudice di merito se sorretta da motivazione non illogica. Spese di legittimità compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 368/2001

    La prosecuzione del rapporto oltre il termine finale, in assenza di pattuizione, integra violazione della disciplina sul contratto a termine.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    È evocato come parametro per la durata massima dei contratti a termine e per le conseguenze dell'asserito superamento del limite.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Nel pubblico impiego contrattualizzato impedisce la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato; il rimedio per l'abuso è il risarcimento del danno e altre misure dissuasive, non la trasformazione del rapporto.

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato nei motivi di ricorso come norma sulla disciplina del contratto a termine.

  • art. 4 d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato nei motivi di ricorso come disposizione sulla proroga dei contratti a termine.

  • art. 97 Cost.

    Il principio del concorso e di buon andamento/imparzialità giustifica la non omogeneità tra impiego pubblico e lavoro privato e legittima il divieto di conversione.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    Può essere utilizzato, in via di parametro omogeneo, per la liquidazione del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego come danno presunto tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio.

  • art. 18 Stat. lav.

    La Corte esclude che il risarcimento nel pubblico impiego debba essere quantificato secondo i criteri del licenziamento illegittimo.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile è normalmente ricondotto alla perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere probatorio in capo al lavoratore.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per affermare che, anche quando si utilizzino procedure selettive o graduatorie, resta fermo il rispetto delle regole di assunzione nel pubblico impiego.

  • d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv. in l. 30 ottobre 2013, n. 125

    Ha introdotto nell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 i commi 5-ter e 5-quater, ribadendo il divieto di trasformazione e prevedendo ulteriori responsabilità e conseguenze per l'uso illegittimo del lavoro flessibile.

  • clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Non impone necessariamente la conversione del rapporto a termine, essendo sufficiente una misura sanzionatoria/risarcitoria adeguata ed effettiva.

  • L. n. 183/2010, art. 32, comma 5

    È richiamata come base della misura forfetaria del danno, con valenza sanzionatoria e compatibile con il diritto UE.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato la violazione delle regole sul contratto a termine non determina la conversione automatica del rapporto in tempo indeterminato, perché opera il divieto espresso dall'art. 36 d.lgs. n. 165/2001.
  • L'abuso nell'utilizzo di contratti a termine da parte di una pubblica amministrazione è sanzionato con una tutela risarcitoria effettiva e con ulteriori misure dissuasive, anche di responsabilità del dirigente, non con la stabilizzazione del rapporto.
  • Ai fini della liquidazione del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego, è legittimo utilizzare come parametro omogeneo l'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, quale danno presunto tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio.
  • La quantificazione dell'indennità entro la forbice legale spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per difetto, illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • Il principio costituzionale di accesso mediante concorso rende non sovrapponibile il regime del pubblico impiego a quello del lavoro privato e giustifica la diversa disciplina sanzionatoria delle irregolarità nell'assunzione a termine.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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