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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3074/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ha riqualificato il fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione illecita di sostanze stupefacenti: 80 g hashish, 130 g marijuana, 5,6 g cocaina) e ha ridotto la pena. Il ricorso deduce tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per aver condannato senza accertare la capacità drogante delle singole confezioni, contestando l'insufficienza del solo narcotest; (2) violazione degli artt. 168-bis e 464-bis c.p.p. per la mancata pronuncia sulla richiesta di sospensione del processo con messa alla prova dopo la riqualificazione del fatto; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa revoca della confisca di 520 euro e 21 telefoni, sostenendo che non era provato il nesso tra denaro/cellulari e attività illecita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il narcotest può essere sufficiente se il giudice fornisce adeguata motivazione e valorizza elementi univoci (es. quantità complessiva) attinenti alla natura e all'entità delle sostanze. Ha accolto il secondo motivo: la sentenza è annullata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione del processo con messa alla prova e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto (va verificata la sussistenza dei presupposti ex art. 464-quater, comma 3 c.p.p.). Ha rigettato il terzo motivo, ritenendo provato il nesso tra il denaro sequestrato e l'attività illecita sulla base dell'incompatibilità della somma con le condizioni economiche dell'imputato e di elementi desumibili dai messaggi ricevuti su alcuni telefoni. In sintesi: annullamento parziale (solo per la mancata valutazione della messa alla prova), rigetto per il resto.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    La riqualificazione della condotta ex art. 73, comma 5, rende possibile configurare la detenzione illecita di stupefacenti; per la configurabilità non è sempre necessario un accertamento peritale della qualità/quantità se il giudice motiva adeguatamente sulla base di elementi significativi (es. quantità complessiva, confezionamento, narcotest).

  • codice di procedura penale, art. 168-bis

    Disciplina della messa alla prova; la possibilità di sospendere il procedimento con messa alla prova deve essere valutata quando la riqualificazione del fatto ne consente l'accesso.

  • codice di procedura penale, art. 464-bis

    Regole processuali connesse all'ammissione alla messa alla prova: la Corte ha richiamato l'onere del giudice di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione quando, a seguito di riqualificazione, il beneficio è applicabile e la domanda è stata tempestivamente proposta.

  • codice di procedura penale, art. 464-quater, comma 3

    Deve essere verificata la sussistenza dei presupposti della messa alla prova al momento della riqualificazione che rende l'imputato potenzialmente ammesso al beneficio.

  • codice di procedura penale, art. 521, comma 1

    Richiamato nella valutazione di compatibilità costituzionale e interpretativa con l'art. 464-bis; le norme vanno interpretate in modo da consentire la sospensione con messa alla prova se la riqualificazione giuridica lo rende possibile e la richiesta è stata proposta nei termini.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 131/2019

    Ha dichiarato infondate questioni di legittimità costituzionale ma ha indicato che le norme processuali devono essere interpretate compatibilmente con la Costituzione per consentire al giudice, in caso di riqualificazione favorevole, di ammettere alla messa alla prova se la domanda è stata tempestiva.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942)

    Ha chiarito che il narcotest può essere idoneo a dimostrare la natura e l'efficacia drogante della sostanza quando il giudice motiva adeguatamente sulla base di elementi univoci e significativi.

Massime di principio

  • Il narcotest può essere sufficiente per accertare la natura e la capacità drogante di una sostanza se il giudice motiva adeguatamente e valorizza elementi univoci (quantità complessiva, confezionamento, modalità di detenzione); non è sempre necessario un accertamento peritale del principio attivo.
  • Se in appello la fattispecie viene riqualificata in modo da rendere possibile l'accesso alla messa alla prova, il giudice deve comunque esaminare la richiesta di sospensione del processo per messa alla prova (verificando i presupposti ex art. 464-quater c.p.p.), anche se in primo grado tale beneficio era stato negato.
  • Le norme processuali che disciplinano la messa alla prova vanno interpretate in modo conforme ai principi costituzionali: una riqualificazione favorevole dopo un precedente diniego può giustificare l'ammissione alla messa alla prova se la domanda è stata presentata nei termini.
  • Per ottenere la sospensione per messa alla prova in sede di appello, la difesa dovrebbe allegare elementi concreti (es. richiesta di programma di trattamento all'Ufficio Esecuzioni Penali Esterne) e sollevare espressamente la domanda in appello e in udienza preliminare.
  • Quanto alla confisca di denaro e telefonini, il nesso con l'attività illecita può essere desunto da elementi concreti come la sproporzione della somma rispetto alle condizioni economiche dell'imputato e l'uso dei telefoni per appuntamenti di spaccio; in assenza di tali indizi il giudice dovrebbe richiedere prova del collegamento.

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