Cassazione Civile, Ordinanza n. 33872/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di sfratto per morosità relativo a un immobile locato a uso diverso sito in Napoli. La società locatrice chiedeva rilascio dell’immobile, pagamento di canoni asseritamente non versati e risoluzione del contratto; la conduttrice eccepiva che il rapporto si fosse già sciolto per mutuo consenso, con consegna delle chiavi, e proponeva domanda riconvenzionale per il rimborso delle spese sostenute per eliminare vizi dell’immobile che ne avrebbero impedito la fruibilità. Il Tribunale rigettava le domande di risoluzione per inadempimento, di pagamento degli ulteriori canoni e la riconvenzionale, dichiarando però la risoluzione per mutuo consenso alla data del 30 novembre 2012 e cessata la materia del contendere sul rilascio, con condanna della conduttrice al pagamento di una indennità di occupazione per il mese di novembre 2012. La Corte d’appello confermava integralmente. In cassazione la conduttrice deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia extra petita, sostenendo che la Corte territoriale avesse statuito su una domanda di rilascio di una porzione di terreno che la controparte avrebbe rinunciato con memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto non provata la restituzione della porzione di terreno, senza considerare CTU, documenti e comportamento processuale delle parti. La resistente chiedeva il rigetto e l’improcedibilità/tardività del ricorso, oltre al danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine breve: la sentenza impugnata risultava notificata il 4 aprile 2022, sicché il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 3 giugno 2022, mentre la notificazione è avvenuta il 31 ottobre 2022. La Corte ha inoltre osservato, solo ad abundantiam, che il primo motivo era inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza d’appello, la quale aveva escluso in modo argomentato qualsiasi rinuncia alla domanda relativa alla porzione di terreno; il secondo motivo era parimenti inammissibile, poiché la ricorrente non aveva dedotto la violazione dell’art. 115 c.p.c. secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
È invocato per censurare una pretesa pronuncia extra petita; la Corte rileva però che la sentenza d’appello non aveva affatto deciso su una domanda rinunciata.
violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
La Corte osserva che la censura non è costruita secondo i criteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per denunciare la violazione del principio di non contestazione/valutazione delle prove.
Le censure vengono prospettate come error in procedendo, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma risultano inammissibili.
memoria integrativa ex art. 426 cod. proc. civ.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la rinuncia alla domanda, ma la Corte esclude che dagli atti emergesse una rinuncia espressa o implicita.
termine breve per l'impugnazione
La notifica telematica della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare.
risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.
È stato chiesto dalla resistente, ma non risulta accolto nel dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, anche se la prova della notifica telematica è data tramite copie informatiche in pdf delle ricevute PEC corredate di attestazione di conformità.
- La censura di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. richiede di dimostrare che il giudice abbia deciso su una domanda effettivamente rinunciata o estranea al thema decidendum; non basta richiamare la mancata riproposizione espressa di una richiesta in una singola conclusione se dagli atti emerge la persistente coltivazione della domanda.
- La deduzione della violazione dell’art. 115 c.p.c. non può risolversi in una contestazione generica della valutazione delle prove o del fatto accertato dal giudice di merito, ma deve essere articolata secondo i rigorosi criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Quando il giudice di merito motiva in modo specifico sull’assenza di rinuncia alla domanda e sulla persistente volontà di coltivarla, il motivo di cassazione che ignori tale motivazione è inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e l’ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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