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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14973/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da cinque ordinanze-ingiunzione emesse per violazioni della normativa sulla sicurezza della balneazione, avverso le quali la destinataria propose opposizione ex art. 22 L. 689/1981. Nel corso del giudizio venne proposta querela di falso contro i verbali di accertamento e contro le relate di notificazione poste in calce agli stessi: quanto ai verbali, la ricorrente sosteneva che fosse falso l'accertamento secondo cui il natante di salvataggio fosse privo di scalmi e remi, perché il mezzo indicato dal marito agli accertatori sarebbe stato invece conforme; quanto alle relate, deduceva che l'atto non fosse stato realmente consegnato al destinatario della notifica, essendo stato solo lasciato sul bancone, e che il rifiuto di sottoscrizione non valesse a comprovare una valida consegna. Con i primi tre motivi di ricorso per cassazione denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 2700 c.c. e delle norme sulla valutazione delle prove, lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non contestati o comunque non provati i fatti dedotti dalla difesa e avesse male apprezzato le testimonianze e le fotografie prodotte. Con il quarto e quinto motivo censurava la decisione nella parte in cui aveva ritenuto veritiera la relata di notifica, sostenendo che mancasse la consegna e che il rifiuto di firmare non potesse sostituire l'attività recettizia richiesta per il perfezionamento della notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, o comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, i motivi relativi al verbale di accertamento, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente accertato, sulla base delle prove acquisite, che nessuno dei natanti presenti era conforme alle prescrizioni della normativa balneare e che le doglianze della ricorrente miravano solo a sovrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Ha inoltre escluso la violazione del principio di non contestazione e ha richiamato il consolidato orientamento sulla denunciabilità del vizio di cui all'art. 116 c.p.c., ammissibile solo nei casi in cui il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante sia soggetta a regola legale. Quanto alla querela di falso sulla relata di notifica, ha affermato che essa mira ad accertare la veridicità delle attestazioni contenute nell'atto pubblico, non già la validità o l'esistenza della notificazione, che resta questione distinta; pertanto, era corretto verificare solo se il notificatore avesse attestato il vero quanto alla consegna e al rifiuto di sottoscrizione. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 L. 689/1981

    è il rimedio utilizzato per proporre opposizione alle ordinanze-ingiunzione sanzionatorie

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione del principio di non contestazione è deducibile solo nei limiti in cui il fatto non risulti specificamente contestato e la censura non si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale

  • art. 2700 c.c.

    l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento e delle attestazioni del pubblico ufficiale sui fatti avvenuti in sua presenza

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato in tema di querela di falso

  • art. 227 c.p.c.

    richiamato in tema di querela di falso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale norma sull'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta infondata perché diretta a contestare l'accertamento di merito

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato con riferimento alle modalità di notificazione e al perfezionamento della consegna a persona diversa dal destinatario

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato con riferimento alle modalità di notificazione e ai casi di rifiuto o irreperibilità

  • art. 141 c.p.c.

    richiamato con riferimento alle modalità di notificazione

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla relata di notificazione

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla notificazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure apparentemente formulate come violazioni di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: se la doglianza investe il merito dell'apprezzamento delle prove, essa è inammissibile salvo i rigorosi limiti del vizio motivazionale ancora deducibile.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o dichiari di applicare il prudente apprezzamento a una prova soggetta invece a regola legale; non basta lamentare che il giudice abbia mal valutato le risultanze probatorie.
  • La querela di falso serve a contestare la veridicità intrinseca delle attestazioni contenute nell'atto pubblico, non a sindacare la validità giuridica dell'atto o gli effetti processuali della notificazione: questi ultimi restano oggetto di distinta valutazione nel giudizio principale.
  • Quando la relata di notifica attesta consegna dell'atto e rifiuto di sottoscrizione del destinatario o di chi riceve, la controversia sulla sufficienza di tale modalità ai fini del perfezionamento della notifica non coincide con il giudizio di falsità della relata.
  • Il principio di non contestazione non può essere invocato per ottenere una diversa ricostruzione fattuale in sede di legittimità, se il giudice di merito ha comunque accertato i fatti sulla base delle prove raccolte e la censura mira solo a opporre una lettura alternativa delle stesse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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